adozione internazionale, ecco le FAQ della CAI sulle domande di rimborso per spese adottive

Adozione internazionale. Ecco le FAQ della CAI, dai limiti di reddito alle modalità di presentazione della domanda di rimborso spese

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha pubblicato sei capitoli di risposte ai potenziali quesiti e alle incertezze emerse dalle coppie adottive che hanno provato a completare la domanda di rimborso per procedure di adozione internazionale completate tra il primo gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017 

Tipologie di spese rimborsabili, informazioni sui limiti e il tipo di reddito da tenere in considerazione, definizione di ‘adozioni concluse’, modalità di presentazione dell’istanza, inquadramento di eventuali altri contributi, esame delle istanze e liquidazione dei rimborsi: ecco i punti al centro del chiarimento

adozione internazionale, ecco le FAQ della CAI sulle domande di rimborso per spese adottiveUn documento denso di dettagli e risposte, che la Commissione Adozioni Internazionali si è affrettata a produrre per cercare di ‘tamponare’ l’emergenza scoppiata sulle modalità con le quali presentare la domanda di rimborso per le spese delle procedure di adozione internazionale che oltre 11mila famiglie hanno il diritto di presentare, in base ai dati pubblicati negli anni dalla CAI stessa, entro il 16 luglio: è il file che la Commissione ha reso pubblico attraverso il proprio sito web nella serata di ieri.

Un elenco in cui vengono divisi in sei paragrafi le domande ritenute più frequenti e alle quali c’è maggior necessità di rispondere per chiarire come poter completare con successo le pratiche per ottenere il rimborso delle spese per le adozioni completate tra il 2012 e il 2017Nella nota si aggiunge che ulteriori informazioni relative al modello ‘B’ sulla certificazione delle spese adottive e sulla dichiarazione di ingresso in famiglia.

Ecco una sintesi delle risposte più significative:

  • L’istanza di rimborso può essere presentata dalla coppia adottiva che ha un reddito complessivo non superiore a 70mila euro, che cumula quelli di marito e moglie;
  • L’anno d’imposta di riferimento è quello dell’autorizzazione all’ingresso del minore, campo già precompilato nell’istanza on-line;
  • Il reddito complessivo è quello indicato nel prospetto riepilogativo per coloro che presentano il 730 e nel quadro RN, alla voce reddito complessivo, per coloro che presentano l’UNICO. Per coloro che presentano la dichiarazione dei redditi minimali è necessario sommare al reddito complessivo il reddito lordo (solo in tal caso compare la dicitura di reddito lordo) che si trova alla voce del reddito lordo del quadro CM;
  • Non è necessario allegare la dichiarazione;
  • La dichiarazione rilasciata vale come autocertificazione, dunque dichiarazioni di reddito non corrette porterebbero, se accertate, a sanzioni penali previste per falso in atto e dichiarazioni mendaci, con ovvia decadenza del rimborso; in tal senso, la CAI ha l’obbligo di effettuare le verifiche sulla documentazione prodotta dalle coppie adottive, anche dopo l’erogazione del rimborso;
  • Perché l’adozione sia conclusa, occorre avere ricevuto dalla CAI il provvedimento di autorizzazione all’ingresso e che il minore abbia fatto ingresso in famiglia;
  • La domanda necessita della firma di entrambi i coniugi e, in caso di decesso di uno dei coniugi prima di inviare la domanda di rimborso on line occorre comunicare l’evento immediatamente alla CAI all’indirizzo mail commissioneadozioni.internazionali@governo.it, allegando il certificato di morte per la modalità di presentazione dell’istanza;
  • La domanda va presentata attraverso il sistema online ‘Adozione trasparente’ della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, da farsi mediante il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) di uno dei coniugi;
  • Per chi fa domanda attraverso raccomandata rileva la data di spedizione delle domande, certificata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
  • Alla domanda vanno allegati i documenti indicati nel DPCM, in particolare l’autorizzazione all’ingresso del minore, la certificazione delle spese, il documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi;
  • In caso di più adozioni negli anni indicati, va presentata una domanda per ciascun ingresso di minore;
  • La domanda si può presentare anche se si è beneficiato di un rimborso e/o contributoerogato da un soggetto pubblico con analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo, ma è obbligatorio comunicare l’ammontare del contributo ricevuto, che sarà dedotto dal rimborso;
  • Il rimborso sarà erogato a tutti coloro che avranno fatto regolare istanza e riguardano tutte le spese preadottive (dunque non quelle del post-adozione).

 

Fonte: CAI