adozione internazionale, chiarimenti urgenti chiesti alla CAI sui rimborsi

Adozione internazionale. CAI riapre i termini per rimborso spese adottive

Potranno presentare richiesta le coppie che hanno sostenuto costi per il periodo 2012-2017. Ne da notizia il sito della Commissione

adozione internazionale, chiarimenti urgenti chiesti alla CAI sui rimborsiUna buona notizia circa il rimborso delle spese adottive per le coppie che, tra il 2012 e il 2017, hanno scelto l’iter della adozione internazionale. Il sito della CAI – Commissione Adozioni Internazionali, da infatti notizia che “è in corso di pubblicazione il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia (DM) che riapre i termini di presentazione delle istanze di rimborso delle spese adottive sostenute per l’adozione internazionale e concluse negli anni 2012 – 2017 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 maggio 2018. Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del DM su questo sito, con le medesime modalità stabilite dal DPCM del 3 maggio 2018. Per la presentazione delle istanze è necessario leggere non solo il DM ma anche il DPCM oltre al manuale di istruzioni operative che sarà pubblicato con il DM”.

Adozione internazionale: le coppie potranno presentare le istanze di rimborso solo online

“Per quanto riguarda la presentazione delle istanze – prosegue la pagina della CAI – queste dovranno essere presentate esclusivamente mediante il portale on line “Adozione Trasparente” il cui accesso avviene solo tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Le coppie che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un ente autorizzato potranno presentare l’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le coppie che hanno già inoltrato l’istanza di rimborso sulla base del D.P.C.M. del 3 maggio 2018 non potranno ri-presentare una nuova istanza”.

“L’istanza di ammissione al rimborso – spiega ancora il sito della Commissione – ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Su queste dichiarazioni la Segreteria Tecnica effettua i controlli previsti dalla vigente normativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con particolare riferimento ai redditi dichiarati, chiedendo riscontro all’Agenzia delle Entrate. Ove si riscontrino difformità tra quanto dichiarato nelle istanze e quanto attestato dall’Agenzia delle Entrate, la Segreteria Tecnica invierà specifica segnalazione alla Procura della Repubblica. Si raccomanda dunque di prestare particolare attenzione nella redazione delle istanze”.