tribunale minorenni

Adozione internazionale. La piaga dei decreti vincolati: spesso inutilizzabili all’estero e un’ingiustizia verso i bambini

La Cassazione: i desideri degli adottandi non possono confliggere con l’interesse superiore del minore. Occorre prevenire opzioni di impronta discriminatoria

tribunale minorenniQuando arriva un decreto di idoneità all’adozione internazionale dovrebbe essere sempre un momento di gioia. Purtroppo, però, come riportano anche gli operatori delle varie sedi italiane di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, accade che le coppie si presentino con decreti sui quali si pone un’età massima del minore adottabile o, addirittura, dei limiti per i problemi di salute. Si pensi, per esempio, a un decreto del Tribunale di Taranto del 2016, che riconosce l’idoneità della coppia all’adozione “di uno o due minori di nazionalità straniera, che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione, rispetto al quale intercorra un differenza di età compresa entro i limiti di legge”, adducendo quale motivazione che “i richiedenti, consapevoli del percorso adottivo mediante l’esperienza di una parente, hanno dichiarato la loro disponibilità ad adottare uno o due minori, se fratelli o sorelle, di età non superiore ai sette anni, senza preferenze di sesso ed etnia, purché sani senza disabilità o patologia alcuna, neppure lieve; non sono disponibili ad un affido o a un’adozione a rischio giuridico, per timore di legarsi troppo“…

Chiaramente, quindi, quella dei decreti vincolati è una prassi ingiusta che toglie ulteriori possibilità ai bambini più grandicelli o con “special needs”, i quali hanno già per definizione difficoltà a incontrare una famiglia che li accolga. Eppure si tratta di bambini che sotto il profilo dell’età, in base alla legge ordinaria, avrebbero diritto di potere essere accolti da famiglie con l’età dei richiedenti e che, sotto il profilo delle condizioni soggettive in ogni caso, manco a dirlo, costituiscono una percentuale veramente importante dei bimbi adottati dall’estero ogni anno.

Ma come funziona la pratica dei vincoli? Alcuni Tribunali per i minorenni italiani da anni emettono decreti nei quali viene introdotta a priori (cioè prima che vi sia un concreto abbinamento, che per l’adozione internazionale viene fatto all’estero, dalle autorità dei paesi di origine), una limitazione relativa, ad esempio, all’età del minore che la coppia può accogliere: si tratta di limiti più stretti rispetto a quelli previsti per legge. Oltre ai limiti sull’età ve ne sono, in alcuni casi, anche sulle condizioni di salute.

Si tratta, purtroppo e peraltro, di decreti che, come spiegato sotto, sono o possono essere in molti casi inutilizzabili all’estero e che comunque comportano difficoltà operative. Il quadro normativo, al proposito, fa riferimento alla legge 184 del 1983, che stabilisce i requisiti e il procedimento in base al quale le coppie aspiranti all’adozione devono procedere. Tra i requisiti stabiliti per tutti gli adottanti (anche attraverso Adozione Nazionale) dall’articolo 6 è incluso quello secondo cui “l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando” (comma 3). Inoltre “i limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore” (comma 5) e “non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato” (comma 6).

Si segnala infine che l’art. 1 comma 5 della medesima legge stabilisce: “Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”. Dove nascono allora i decreti vincolati? Essi sono probabilmente il frutto di una interpretazione errata dell’articolo 30 comma 2 della già citata legge 184 del 1983 secondo cui: “Il decreto di idoneità ad adottare(…) contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare”.

La Cassazione, tuttavia, si è già espressa (sentenza a Sezioni Unite numero 13332 del 2010) su quali siano i principi che debbano prevalere, spiegando che “l’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione di L’Aja, ispirata ad alcuni canoni fondamentali, primo tra i quali quello (…) attinente alla realizzazione della cooperazione tra Stati affinchè le procedure per l’adozione internazionale siano attuate nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale”, con “sovraordinazione di tale interesse rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso, ivi compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo”.

A tal fine, spiega ancora la Cassazione, “esigenza di un percorso di formazione dei nuclei familiari che intraprendono una procedura di adozione internazionale, nel quale un ruolo fondamentale dovrebbe spettare ai servizi sociali ed agli enti (…) che, guidando la coppia verso una più profonda consapevolezza del carattere solidaristico, e non egoistico, della scelta dell’adozione, possa prevenire opzioni di impronta discriminatoria”. Una formazione sempre più necessaria, per le coppie, per capire realmente quale sia la realtà dell’adozione dei minori stranieri. Una realtà ben diversa dal persistente avallo dei loro “desideri”.