Adozione internazionale. Via alla presentazione delle istanze di rimborso per le coppie per gli anni 2012-2017

Lo comunica la CAI – Commissione Adozioni Internazionali con una nota sul proprio sito ufficiale

Dopo l’interruzione per l’emergenza Coronavirus è stato ripubblicato il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 28 gennaio 2020, sospeso il 13 marzo 2020 e relativo alle istanze di rimborso per le coppie per la Adozione internazionale. Lo comunica, sul proprio sito ufficiale, la CAI – Commissione Adozioni Internazionali.

Da oggi, quindi, 5 maggio 2020, si apprende dal sito della CAI “riaprono i termini di presentazione delle domande di rimborso per le spese adottive sostenute per l’adozione internazionale che sono state concluse negli anni 2012 – 2017. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 giugno 2020; quelle pervenute dal 10 al 13 marzo 2020 restano valide. I moduli e le informazioni relative alla compilazione delle domande sono disponibili anche nella sezione Rimborsi spese adottive 2012 – 2017”.

Adozione internazionale. Per il rimborso alle coppie la domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva

La domanda di ammissione al rimborso ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Su queste dichiarazioni la Segreteria Tecnica effettua i controlli previsti dalla vigente normativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con particolare riferimento ai redditi dichiarati, chiedendo riscontro all’Agenzia delle Entrate. Ove si riscontrino difformità tra quanto dichiarato e quanto attestato dall’Agenzia delle Entrate, la Segreteria Tecnica invierà una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Si possono inviare quesiti esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo rimborsi.cai@governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di rimborso, indicando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”.