Adozioni Internazionali: coordinamento dell’UE per le regole

E’ il primo e significativo passo verso l’adozione Europea. Con l’approvazione della Risoluzione sulle Adozioni Internazionali da parte del Parlamento Europeo da oggi l’adozione internazionale entra a pieno titolo fra le competenze di coordinameto dell’ Unione Europea.
Si tratta di un significativo successo dei parlamentari europei italiani (Roberta Angelilli, Luigi Berlinguer, Patrizia Toia, Sonia Alfano, Luigi De Magistris, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti) ai quali va il nostro ringraziamento e delle due organizzazioni italiane Amici dell’Adozione e Ai.Bi. che li hanno sostenuti.

Il Parlamento europeo nella Sessione plenaria di oggi ha approvato, con l’accordo dei pricnicpali gruppi politici, la risoluzione per un coordinamento europeo sulle regole per le adozioni internazionali.

L’europarlamento ha dato così il via libera ad un testo che invoca un ruolo storicamente nuovo delle istituzioni europee rispetto alle adozioni dei minori e, in generale, alla protezione dell’infanzia all’interno dell’Unione.

L’adozione, anche a livello internazionale, deve essere incoraggiata per assicurare ai bambini abbandonati e in istituto il diritto a una vita familiare, sostiene il Parlamento nella risoluzione approvata che afferma la necessità di evitare che i minori vivano per lungo tempo in orfanotrofi.

Il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di coordinare, a livello europeo, le strategie relative allo strumento di adozione internazionale, conformemente alle convenzioni internazionali, al fine di migliorare l’assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l’adozione internazionale, il trattamento delle procedure di candidatura all’adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti del bambino riconoscono il diritto dei minori orfani o abbandonati di avere una famiglia e di ricevere protezione.

Riportiamo di seguito il testo della risoluzione:

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil a nome del gruppo PPE

Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru, Patrizia Toia, Silvia Costa a nome del gruppo S&D

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis a nome del gruppo ALDE

Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim a nome del gruppo ECR

Jiří Maštálka a nome del gruppo GUE/NGL

Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

 

Risoluzione del Parlamento europeo sull’adozione internazionale nell’Unione europea

Il Parlamento europeo,

–    vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e in particolare l’articolo 21,

–    vista la convenzione europea in materia di adozione di minori del 1967,

–    viste la convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (firmata a L’Aia il 29 maggio 1993) e la convenzione europea del 25 gennaio 1996, sull’esercizio dei diritti del bambino (STE n. 160), 

–    visto l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–    visto l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del trattato sull’Unione europea,

–    vista la sua risoluzione sul miglioramento della legislazione e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione di minori (A4-0392/1996) ,

–    vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008: Verso una strategia dell’UE sui diritti dei minori (2007/2093(INI),

–    visto l’articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che il benessere di ogni bambino e la tutela degli interessi dei minori sono aspetti della massima importanza e che la tutela dei diritti dei minori è uno degli obiettivi dell’Unione europea,

B.   considerando che in materia di adozione la competenza è esercitata dagli Stati membri che applicano le pertinenti procedure conformemente alla massima tutela degli interessi del minore,

C.  considerando che sono in vigore convenzioni che trattano della tutela del minore e delle responsabilità dei genitori, in particolare la convenzione europea del 1967 sull’adozione di minori, che intende armonizzare la legislazione degli Stati membri nei casi in cui l’adozione implichi lo spostamento del bambino da un paese all’altro, e la convenzione del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (la convenzione dell’Aia),

D.  considerando che gli Stati membri dell’UE sono firmatari della convenzione dell’Aia,

E.   considerando che grazie alla convenzione dell’Aia sono stati compiuti notevoli progressi,

F.   considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la convenzione dell’Aia descrivono la famiglia come il gruppo fondamentale della società, come l’ambiente naturale per la crescita e il benessere dei minori nella grande maggioranza dei casi e come la scelta primaria per la custodia dei minori,

G.  considerando che, qualora sia impossibile affidare minori alla custodia primaria della famiglia, l’adozione dovrebbe una delle scelte secondarie naturali, mentre il collocamento di un minore in un istituto dovrebbe essere l’ultima opzione in assoluto,

H.  considerando che in Europa la precarietà dell’infanzia, e in particolare quella dei bambini abbandonati e in istituto, è un problema grave che dovrebbe essere trattato la massima serietà,

I.    considerando che le violazioni dei diritti dei bambini, la violenza contro di essi e la tratta dei minori a fini di adozione, la prostituzione, il lavoro illegale, il matrimonio forzato e l’accattonaggio per strada o per qualsiasi altro scopo illegale, permangono un problema nell’UE,

J.    considerando che è importante tutelare il diritto del minore a una vita famigliare e fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere in orfanotrofio per lunghi periodi,

K.  considerando che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta europea dei diritti fondamentali è diventata vincolante; considerando che, in base all’articolo 24 della Carta “i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”; e inoltre, che l’articolo 3 del trattato di Lisbona stabilisce che la “tutela dei diritti del minore” rientra tra gli obiettivi dell’Unione,

1.   invita ad esaminare la possibilità di coordinare, a livello europeo, le strategie relative allo strumento di adozione internazionale, conformemente alle convenzioni internazionali, al fine di migliorare l’assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l’adozione internazionale, il trattamento delle procedure di candidatura all’adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti del bambino riconoscono il diritto dei minori orfani o abbandonati di avere una famiglia e di ricevere protezione;

2.   chiede alla Commissione di esaminare il funzionamento dei sistemi nazionali a livello europeo;

3.   ritiene che, nei limiti del possibile e per tutelare al massimo gli interessi del bambino, occorra dare priorità all’adozione di un minore nel suo paese di origine o, in alternativa, a soluzioni di custodia in famiglia, quali l’affido o strutture di accoglienza, oppure trovando una famiglia attraverso l’adozione internazionale conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali pertinenti, e che la collocazione in un istituto debba essere utilizzata soltanto come soluzione temporanea;

4.   sottolinea che la legislazione nazionale del paese di origine della famiglia che richiede l’adozione internazionale di un bambino deve applicarsi quando si tratta della tutela nel lungo periodo dei diritti del minore;

5.   esorta gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell’Aia, il Consiglio d’Europa, e le organizzazioni per i minori, a sviluppare un quadro per garantire la trasparenza e una valutazione efficace delle tendenze riguardanti i bambini abbandonati e adottati, anche nell’ambito dell’adozione internazionale, e a coordinare le loro azioni in modo da prevenire la tratta dei minori;

6.   chiede alle istituzioni dell’UE di svolgere un ruolo più attivo in seno alla Conferenza dell’Aia per esercitare pressioni in tale sede al fine di migliorare, semplificare e agevolare le procedure di adozione internazionale ed eliminare gli inutili intralci burocratici, pur impegnandosi a salvaguardare i diritti dei minori provenienti da paesi terzi;

7.   chiede alle autorità nazionali competenti di riferire periodicamente allo Stato membro di origine sullo sviluppo di un minore che è stato oggetto di un’adozione internazionale;

8.   chiede agli Stati membri di riconoscere le implicazioni psicologiche, emozionali, fisiche e socio-educative che possono verificarsi allorché un bambino viene allontanato dal proprio luogo d’origine e a fornire adeguata assistenza ai genitori adottivi e al bambino adottato;

9.   esorta vivamente gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini con particolari necessità, ad esempio i bambini che necessitano di cure mediche e i bambini disabili; 

10. riconosce che le garanzie procedurali e un corretto esame di tutti i documenti inerenti all’adozione, compresi i certificati di nascita, aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni dei suoi diritti che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite possa prevenire la tratta dei minori a scopo di adozione e chiede che si studino soluzioni giuridiche atte a facilitare il reciproco riconoscimento dei documenti necessari per l’adozione;

11. chiede alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri di partecipare attivamente alla lotta contro la tratta dei minori a scopo di adozione;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Conferenza dell’Aia e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.