Adozioni internazionali. Rimborsi per le spese: ecco chi può richiederli, come e fino a quanto.

In questo momento “caldo” in cui si parla tanto di rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi, è utile pubblicare quanto riporta il Fiscalfocus.it (che riportiamo nella sua versione integrale) che entra nel merito punto per punto cosa sia rimborsabile, quanto, in che termini e percentuali, i tempi di presentazione dei moduli e a chi spetta.

L’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ammette la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri di cui al Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Tale beneficio fiscale è stato introdotto a regime nel TUIR per effetto della disposizione contenuta nell’art. 4 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori stranieri”.

È deducibile dunque il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell’ammontare complessivo dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

L’Albo degli Enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni.

L’Albo degli Enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Condizioni da rispettare – Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo in quanto si ha diritto al beneficio fiscale a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa.

Con la Risoluzione 55/E dell’8 maggio 2000 del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) è stato precisato che, fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all’assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da Enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 77/2004 “nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, si interrompe, gli aspiranti all’adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare l’Ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto. Si realizza, pertanto, la situazione considerata dal Legislatore ai fini della fruizione della deduzione (sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione)”.

La procedura di adozione inizia con il conferimento ad un Ente autorizzato del mandato all’adozione. È da questo momento che gli adottandi avranno diritto ad usufruire delle deduzioni in commento. La deduzione segue il principio di cassa in relazione al periodo d’imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall’effettiva conclusione dell’iter procedurale: l’Ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi; certificare non solo le spese sostenute direttamente dall’Ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente o presso soggetti diversi dall’Ente autorizzato; non sono deducibili le spese non certificate. Ai fini della certificazione della spesa i genitori che hanno intrapreso la procedura di adozione dovranno consegnare all’Ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche un’apposita autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR, e che non sono state sostenute direttamente dall’Ente autorizzato sono “riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge n. 184 del 1983”.

Possiamo dunque affermare che ai fini della deduzione le spese sostenute devono essere: finalizzate all’adozione del minore; debitamente documentate; certificate dall’Ente autorizzato.

Le relazioni e gli incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni.

Sempre in materia, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 7/E ha precisato che in merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori qualora nella certificazione rilasciata dall’Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’Ente la certificazione dell’intera spesa.

Indicazione nel modello Redditi PF – Le spese per l’adozione di minori possono essere indicate nel modello Redditi, nel Quadro RP, rigo RP26, codice 11 “Altri oneri deducibili”, in particolare va indicato il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi.