Bonus centri estivi 2021: c’è tempo fino al 30 giugno. Le novità rispetto allo scorso anno

Anche per il 2021 è previsto un bonus baby sitter o bonus centri estivi: un sostegno per i servizi per i figli minori di 14 anni. Rispetto al 2020, si restringe la platea di chi può richiederlo

La misura è stata introdotta dal Decreto Sostegni di marzo, ma ancora c’è tempo fino al 30 di giugno per fare richiesta. Stiamo parlando del cosiddetto bonus baby sitter o bonus centri estivi, che prevede un aiuto fino a 100 euro a settimana per tate e servizi integrativi e ricreativi per l’infanzia per i figli al di sotto dei 14 anni. La procedura per la richiesta è attiva, dall’8 di aprile, sul sito dell’INPS.

Bonus centri estivi, ecco a chi spetta

Il sostegno pensato per il 2021 differisce da quello erogato lo scorso anno, restringendo un po’ la platea di chi può beneficiarne. Il contributo, infatti, come riporta la pagina ufficiale del sito INPS dedicata, è destinato unicamente a queste categorie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.- tecnici di laboratorio biomedico.

Importo e condizioni per usufruire del bonus centri estivi

Come detto, l’importo del contributo può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato tramite il Libretto famiglia.

Oltre che per i servizi di baby sitter, il contributo può essere utilizzato per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Attenzione, in quest’ultimo caso il bonus è incompatibile con il “bonus asilo nido”.
“Il beneficio – chiarisce una nota del’INPS – può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro”.