famiglia

Case famiglia e comunità educative. Perché è bene non fare confusione

Si tratta in entrambi i casi di luoghi di accoglienza temporanea. Ma che hanno le loro peculiarità

famigliaSe ne parla spesso, specialmente di recente. Le case famiglia e le comunità educative sono tornate prepotentemente all’attenzione del dibattito pubblico. Un’attenzione che è cresciuta soprattutto dopo lo scandalo di Bibbiano. Eppure la loro è una realtà poco conosciuta dal pubblico generalista. Che cosa sono allora le case famiglia? E le comunità educative? E quale è la differenza?

Bisogna cominciare col dire che spesso, nel dibattito, si fa confusione. Una confusione che nasce dal fatto che entrambe sono innanzitutto luoghi di accoglienza temporanea, nei quali il minore fuori famiglia, preso in carico dal sistema istituzionale, viene accolto nell’attesa di essere accompagnato verso un progetto di affido familiare o di reinserimento nel nucleo originario, dopo un percorso seguito dai genitori naturali.

Le due realtà dovrebbero però rispondere a diversi bisogni dei bambini. Questo sebbene entrambe si configurino come servizi di accoglienza minori. Ma la differenza peculiare è che nella casa famiglia vive in modo stabile e gratuito una famiglia (solo una coppia o una coppia con figli), oppure in alcune esperienze la casa famiglia è retta anche da una persona singola ma sempre residente. Questi genitori possono essere supportati da coordinatori, educatori, psicologi, professionisti a supporto delle molte accoglienze che le famiglie realizzano.

Nelle comunità educative, invece, le figure adulte sono operatori che turnano nell’arco delle 24 ore. Le case famiglia, generalmente, non possono accogliere più di sei minori (alcune regioni prevedono il numero massimo di otto ma compresi eventuali figli minori della coppia), mentre le comunità possono accogliere fino a 10-12 minori.

Solitamente nelle case famiglia sono inseriti bambini fino ai 18 anni di età (21 in caso di prosieguo amministrativo), con una permanenza che può andare da pochi giorni fino ad un massimo di due anni più l’eventuale proroga. Nei casi di minori fino a tre anni, quando la madre non è in grado di prestare da sola le cure e le attenzioni di cui il figlio necessita, si auspica l’ingresso della mamma insieme al bambino.

Nella comunità educativa, in teoria, in base all’art.2 comma 2 della legge 149 del 2001, possono essere accolti minori dai sei anni in su. “In teoria”, perché la legge parla genericamente di comunità di tipo famigliare e oggi le comunità educative vengono “spacciate” proprio come di tipo famigliare, semplicemente in virtù delle dimensioni degli alloggi.

Un criterio meramente quantitativo, sebbene la legge chiarisca che un bambino allontanato dalla propria famiglia debba essere inserito come prima soluzione in un’altra famiglia, poi in una comunità di tipo famigliare, poi in un istituto, utilizzando terminologie ormai da superare anche nel testo di legge.

Questi sono i motivi per cui servirebbe un reale riconoscimento giuridico per le case famiglia, affinché i bambini allontanati temporaneamente dai genitori naturali possano veramente sentirsi parte di un nucleo famigliare anche quando i loro problemi sono tali da rendere difficile l’inserimento in una famiglia affidataria, godendo così di tutta la professionalità necessaria senza privare i bambini della fondamentale relazione figlio-genitore.

Le comunità educative dovrebbero invece servire solo per i bambini estremamente provati, con bisogni speciali e per il tempo strettamente necessario a rinforzarli prima di essere inseriti in una famiglia affidataria.