Contro i decreti vincolati: cosa fare per impugnarli

famiglia numeorsaIl primo passo da compiere per una coppia che vuole adottare un minore straniero è la richiesta al Tribunale per i minorenni di una valutazione sulla propria idoneità: il Tribunale, attraverso un iter che vede l’intervento dei servizi sociali territoriali, deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno di tale idoneità con apposito decreto (art. 30 comma 1 della legge n. 184/1983 e successive modifiche).

La legge prevede che il decreto contenga anche “indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare” (art. 30 comma 2 della legge citata). La prassi sull’applicazione di questa norma è purtroppo molto variegata in Italia, e così rimarrà finché la Corte di Cassazione deciderà sul ricorso promosso alla fine dell’anno 2009 dalla Procura Generale della Repubblica che – in seguito ad un esposto di Ai.Bi. – ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 30 citato.

Il Tribunale per i minorenni di Milano, ad esempio, tende a rilasciare un’idoneità generica, contenendo le limitazioni del decreto ai soli casi in cui queste siano opportune per offrire una maggiore tutela psico-affettiva al minore che deve arrivare e/o a quello già presente in famiglia. Nella posizione opposta, invece, il Tribunale per i minorenni di Roma che, negli ultimi mesi, sta emettendo sistematicamente delle dichiarazioni di idoneità sostanzialmente “mirate”, inserendo nel decreto delle precisazioni che restringono di fatto l’accoglienza della coppia ad alcune categorie di minori, escludendone altre. Avviene così, in particolare, il riconoscimento di idoneità ad adottare minori con età inferiore rispetto a quella prevista in generale dalla legge (art. 6 della stessa legge 184/1983) oppure di idoneità limitate a un solo minore anche nei casi in cui per legge la coppia ben potrebbe accogliere fratelli (e, anzi, a livello internazionale è ormai riconosciuto il principio che predilige l’adozione congiunta di più fratelli!).

Queste limitazioni, cosiddetti “vincoli”, apposti ai decreti sono contestabili perché lo scopo dell’adozione è quello di dare una famiglia a un minore e non viceversa e quindi anche i minori “special need” fra cui quelli di età superiore ai sette anni hanno diritto ad essere accolti da una coppia che, secondo la legge, potrebbe accoglierli.

I decreti sono reclamabili, non solo nel caso di valutazione negativa della coppia (cioè nel caso in cui il Tribunale abbia rigettato la domanda proposta decreto dai coniugi), ma anche nel caso di accoglimento della domanda di idoneità per chiedere una modifica del decreto.

Ecco la procedura: il reclamo si propone entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, con ricorso davanti alla sezione minorile della Corte d’Appello (art. 30 comma 5 della legge n. 184/1983 e successive modifiche). Contro i decreti della Corte d’Appello pronunciati in sede di reclamo non è ammessa ulteriore impugnazione.

Va sottolineato che l’interesse ad impugnare sussiste anche nel caso di decreto che riconosce l’idoneità dei coniugi, in quanto una coppia che aspira all’adozione e sia effettivamente idonea all’accoglienza di un minore, affronta l’adozione nell’esclusivo interesse del minore stesso con l’obiettivo principale di dargli una famiglia e con il solo limite del rispetto dei requisiti previsti astrattamente dall’art. 6 della legge. La Corte Costituzionale, nella sentenza del 5 febbraio 1998 n. 10, afferma esplicitamente che “la dichiarazione di idoneità dei coniugi all’adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall’autorità straniera che provvede in ordine all’adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo, le sole che giustificano, con l’adozione, il definitivo inserimento nella sua futura famiglia”.