Idoneità all’adozione del Tribunale: eliminare le attività inutili

affido-767006Oggi l’idoneità dei Tribunali per i minorenni rappresenta un ostacolo all’adozione. Famiglie e bambini rimangono in attesa di una decisione dei giudici per tanto, troppo tempo.

Perché una coppia si deve sottoporre al controllo di un organismo che non ha nessuna possibilità di testare l’effettiva capacità di accogliere un minore? Decidere di adottare un figlio abbandonato non costituisce già di per sé l’idoneità di una coppia?

L’adozione è scelta da una minima parte delle coppie che non possono avere figli. Ogni anno sono circa 8.000 le nuove disponibilità all’adozione presentate presso i Tribunali per i minorenni, un numero residuale rispetto alle coppie che hanno problemi di fertilità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, ha rilevato che nei Paesi industrializzati si registra un tasso di infertilità superiore all’11% dell’intera popolazione. Le coppie sterili che scelgono la genitorialità adottiva, quindi, sono una minoranza dell’intero “universo” delle coppie sterili. Dalle analisi condotte sul campo da Ai.Bi. si evidenzia che la percentuale di coppie sterili che presenta domanda di adozione rappresenta una percentuale inferiore addirittura al 5% del totale delle coppie sterili in Italia.

La coppia che offre la propria disponibilità all’adozione ha già fatto una scelta consapevole, ha scelto infatti di poter essere padre e madre di un figlio non nato da loro: questa è già idoneità all’adozione. Oltretutto si tratta di una tappa inutile: la quasi totalità delle famiglie ottiene l’idoneità, superflua rispetto alla valutazione dei servizi sociali e degli enti autorizzati.

Per questo Ai.Bi. propone una totale o parziale degiurisdizionalizzazione del procedimento di idoneità all’adozione internazionale. Al pari di quanto avviene in altri paesi europei, le funzioni svolte dal tribunale per i minorenni dovrebbero essere esercitate dai servizi sociali territoriali e dalla Commissione per le adozioni internazionali, e da questa eventualmente delegate agli enti. Questa scelta è già stata compiuta dagli altri Paesi Europei e dagli Stati Uniti: l’Italia risulta essere un’eccezione rispetto agli altri Paesi in cui l’idoneità non è una competenza dell’autorità giudiziaria, ma viene definita a livello amministrativo dai servizi pubblici o dagli stessi Enti autorizzati.

La proposta di Ai.Bi. trova riscontro nelle posizioni di esperti della materia e presidenti degli stessi Tribunali per i Minorenni: Camillo Losana, già presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, ha evidenziato che l’idoneità alle coppie dovrebbe essere valutata e decisa non dal giudice, bensì dai servizi territoriali. Questa tesi trova riscontro in tre ordini di ragioni: di merito, di durata della procedura e di stretto diritto. Per quanto riguarda la ragione di merito, Losana evidenzia che i giudici difficilmente decidono in modo diverso dai Servizi sociali anche perché non esiste uno strumento di indagine e controllo diverso da quello utilizzato dai servizi. Rispetto alla ragione procedurale, Losana sottolinea che i tempi dell’iter adottivo si allungano con la valutazione del Tribunale per i minorenni; una coppia deve aspettare in media 15 mesi per ottenere l’idoneità invece dei 6 previsti dall’iter adottivo. Infine da un punto di vista strettamente giuridico, Losana evidenzia che il decidere se un soggetto è adeguato a un certo compito è competenza amministrativa, non giuridica. Non si entra nella sfera dei diritti soggettivi dell’individuo in quanto non esiste un diritto all’adozione: gli aspiranti genitori adottivi non propongono una “domanda” di adozione ma un’offerta di disponibilità.

Occorre passare così da un sistema di selezione delle coppie, dispendioso e inutile, a un percorso più approfondito di accompagnamento e formazione delle famiglie. Solo così le coppie possono essere preparate ad accogliere nel migliore dei modi il loro figlio.

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