Il padre separato ha l’obbligo di seguire la vita scolastica dei figli. Lo dice il tribunale

Versare il mantenimento non basta. Il genitore per adempiere ai suoi obblighi di assistenza familiare deve partecipare alla vita sociale e scolastica dei figli.

Il genitore separato o divorziato che versi regolarmente l’assegno di mantenimento per i figli può essere condannato  per violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art 570 del codice penale)?

Secondo Giulia Petti, giudice onorario del Tribunale di Campobasso si.

Non è sufficiente che versi l’assegno di mantenimento o che intrattenga rapporti affettivi costanti con i figli.

Un genitore, per adempiere ai propri obblighi deve interessarsi anche alla vita scolastica, sociale e al benessere dei propri figli.

Non solo assistenza economica ma anche morale

A determinare la condanna emessa dal tribunale di Campobasso ha contribuito in particolare il disinteresse del padre verso la vita scolastica e sociale dei propri figli, tanto che quando in casa con lui, i ragazzi  non uscivano, non vedevano amici, non effettuavano attività fisica e non facevano i compiti.

Gli insegnanti chiamati a testimoniare hanno raccontato che, alla richiesta di prendere un’insegnante di sostegno per il figlio con problemi di apprendimento, l’uomo ha risposto con chiaro disinteresse.

Insomma non è sufficiente adempiere al proprio dovere economico per dirsi un buon padre, è necessario anche espletare una doverosa assistenza “morale” verso i propri figli.

Il comportamento del padre è stato ritenuto dal giudice  “estremamente contrario all’ordine e alla morale delle famiglie e gravemente lesiva dello sviluppo psico fisico dei figli”.

Nulla è valsa la giustificazione che l’uomo stesse accudendo la madre non autosufficiente.

La sentenza del Tribunale di Campobasso ribadisce un principio espresso dalla Corte di Cassazione: “ per mezzi di sussistenza devono intendersi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale ma anche gli strumenti che consentano un seppur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze” come libri, abbigliamento, mezzi di comunicazione e trasporto.

Quindi la sentenza è chiara: il padre per adempiere ai propri obblighi deve si versare la somma deputata al mantenimento dei figli, ma deve anche essere parte interessata della loro vita, dall’andamento scolastico alla vita sociale.