Inps: nuovi criteri dell’indennità di disoccupazione e il congedo di maternità, adozione o affido

Per la Corte costituzionale e l’Inps la lavoratrice che inizia il congedo di maternità, di adozione o di affido, mentre è sospesa dal lavoro oppure disoccupata, conserva il diritto all’indennità Na-spi.

Lo scorso 13 luglio (sentenza 158) la Corte costituzionale ha stabilito che la lavoratrice benché disoccupata non perde il diritto all’indennità di maternità, a patto che il congedo obbligatorio abbia inizi entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, con possibilità di allungare fino a 180 giorni.

Se, infatti, il congedo di maternità, affido o adozione, sia iniziato oltre i 60 giorni (ma entro 180 dall’ultimo giorno di lavoro), per ottenere l’indennità di maternità è richiesto che l’interessata abbia lavorato negli ultimi due anni con almeno 26 contributi settimanali versati all’ Inps. Ai 60 giorni vanno tuttavia i giorni di non effettivo lavoro: malattia o infortunio sul lavoro, congedo per una precedente maternità, malattia del bambino nel corso della precedente maternità, congedo di affido o adozione ecc.

Il calcolo dei 60 giorni non tiene conto della  presenza di alcuni eventi che incidono sul normale percorso lavorativo: una malattia o un infortunio sul lavoro, il congedo per una precedente maternità, la malattia del bambino nel corso della precedente maternità ecc. Alla lista degli eventi già previsti dalla legge (Testo Unico 151/2001 art. 24) la Corte Costituzionale ha ora aggiunto anche il caso, finora non considerato, dell’assistenza ai familiari con grave handicap accertato (legge 104/1992).

Fonte AVVENIRE