Neonati. Un “problema” in più: quale cognome dare al proprio figlio?

La Consulta: “L’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”

 

Quale cognome si potrà dare al figlio? In ogni caso quello del padre o anche quello della madre? 

L’ordinamento italiano, all’art. 262 del codice civile, regola il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo, al primo comma, che “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.

 Ma se i genitori, al momento del riconoscimento, fossero d’accordo a conferire al piccolo il cognome della mamma invece di quello del papà? Secondo la legge italiana, ciò non sarebbe possibile.

Non si tratta solo di un’ipotesi di scuola. Il fatto è accaduto realmente, protagonisti due genitori altoatesini. Il Tribunale di Bolzano, investito della questione ha così deciso di interrogare la Corte Costituzionale sulla legittimità della regola.

 Ma è proprio giusto così?

I tempi sono cambiati, la società e anche il nostro ordinamento auspicano un’ uguaglianza non solo formale, tra uomo e donna, marito e moglie, padre e madre.

Già nel 2016 la Corte Costituzionale, con sentenza (286 del 2016) aveva affermato il diritto per i figli nati fuori dal matrimonio, qualora vi fosse accordo tra i genitori, di acquisire anche il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre. In tale occasione la Corte aveva poi sollecitato il legislatore a prendere al più presto provvedimenti e disciplinare organicamente la materia in base al principio di parità. Invito caduto nell’oblio.

Nei giorni scorsi, la Consulta, con ordinanza n.18, depositata l’11 febbraio, ha comunicato la sua intenzione, prima di rispondere all’interrogativo sollevato dal Tribunale di Bolzano, di procedere, invia pregiudiziale,  alla risoluzione di un altro quesito: se l’art. 262 1 comma, sia costituzionalmente legittimo in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU nella parte in cui “in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori”.

L’uguaglianza garantisce l’unità familiare

La Corte, nell’ordinanza ha infatti precisato come “L’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna –  e come- la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di salvaguardia dell’unità familiare poiché «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l’unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità»

 Rimaniamo ora in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi.