Rimborsi spese adozioni internazionali 2012-2017. Aggiornamenti sulla certificazione delle spese sostenute e l’ingresso in famiglia del minore.

Certificazione delle spese sostenute per le adozioni concluse nel periodo 2012/2017. Le famiglie che hanno ricevuto dall’ente autorizzato la certificazione delle spese potranno presentare quest’ultima insieme ad una autocertificazione per le spese sostenute autonomamente, senza necessità di allegare alla domanda di rimborso spese il Modello B.

All’incontro del 7 giugno scorso tra la Commissione per le Adozioni Internazionali e una rappresentanza degli Enti autorizzati – tra cui Amici dei Bambini – sono seguite importanti precisazioni in merito alla documentazione da inoltrare alla CAI per procedere con la richiesta di rimborso delle spese effettuate per le adozioni concluse negli anni compresi tra il 2012 e il 2017.

Le coppie adottive che sono già in possesso di certificazione delle spese adottive prodotta dell’ente autorizzato prima del 1° giugno 2018, in alternativa al “modello B” , potranno allegare all’istanza di rimborso le certificazioni delle spese rilasciate dall’ente autorizzato e già in loro possesso insieme ad un’autocertificazione per le spese sostenute autonomamente.

Amici dei Bambini ha provveduto ad inoltrare tutte le certificazioni relative all’anno 2017 entro il 30 maggio 2018, pertanto NON sarà necessario allegare il modello B. Le famiglie dovranno presentare alla CAI esclusivamente il Modello A unitamente alla copia delle certificazioni già ricevute da Amici dei Bambini al fine della detrazione fiscale annuale e ad un’autocertificazione per le spese sostenute autonomamente.

A titolo esemplificativo, se l’iter adottivo è iniziato nel 2014 e si è concluso nel 2017 e sono state sostenute delle spese annualmente, la famiglia dovrà allegare le certificazioni degli anni già ricevute da Ai.Bi. ai fini della detrazione fiscale negli anni 2014 e 2017.

Nel corso dell’incontro CAI e Enti Autorizzati con riferimento all’ingresso in famiglia del minore è stato, inoltre, precisato che la coppia potrà rilascerà la dichiarazione sostitutiva di certificazione spuntando l’opzione  sul modello di domanda online “DICHIARO, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELL’INGRESSO DEL/I MINORE/I IN FAMIGLIA CHE IL/I MINORE/I E’/SONO PRESENTE/I NELLO STATO DI FAMIGLIA . Non occorre pertanto allegare altri documenti né copia dello stato di famiglia.

Sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali è possibile visionare gli aggiornamenti al comunicato del 07/06/2018 in merito alle certificazioni delle spese adottive e dell’avvenuta registrazione del minore nello stato di famiglia.