Santolini: il Garante per l’infanzia non sia un’autorità di facciata

normegiuridiche_4E’ stato approvato ieri, con 250 sì e 249 no, l’emendamento alla legge sull’istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; il provvedimento accolto è quello dell’opposizione che chiede autonomia per l’istituendo Garante.

L’esame del testo sta proseguendo in queste ore alla Camera. Ne abbiamo parlato con l’Onorevole Luisa Capitanio Santolini (Udc), una delle sostenitrici dell’emendamento dell’opposizione.

“Non vogliamo che nasca un organismo di facciata senza alcuna reale capacità di operare. – ha detto Luisa Capitanio Santolini (Udc) – Per questo abbiamo chiesto che il Garante non dipenda dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e sia quindi garantita autonomia finanziaria e organizzativa a tale importante figura. L’articolo 2 del nostro emendamento, ovvero quello relativo alla modalità di nomina e di funzionamento del Garante, stamane non è passato. Questo fatto mi preoccupa molto perché dopo l’approvazione di ieri al nostro emendamento, mi aspettavo che il provvedimento fosse rinforzato presso le Commissioni parlamentari competenti.”

Il Governo sta perdendo l’occasione di fare una cosa in sé buona. Per garantire un profilo di autonomia, sarebbe sufficiente che le 15 unità necessarie per l’istituzione del Garante fossero selezionate tra le amministrazioni pubbliche anziché tra i dipendenti del Dipartimento del Ministro Carfagna.”

Nelle varie Legislature sono stati innumerevoli i disegni di legge presentati in Parlamento sul tema. Tuttavia le caratteristiche di autonomia e indipendenza, come espresso anche dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo, non erano mai state adeguatamente garantite nei rispettivi progetti di legge.

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC), composto da 80 associazioni italiane tra cui Ai.Bi., ha formulato precise raccomandazioni rispetto all’istituzione del Garante: al Parlamento ha chiesto di approvare la legge istitutiva del Garante come figura a sé stante o come parte di una Istituzione nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani, con caratteristiche di indipendenza gerarchico-funzionale, alta specializzazione e risorse economiche ed umane adatte al suo adeguato funzionamento; ai Consigli Regionali – in particolare quelli che non hanno ancora legiferato in materia – ha chiesto di adottare leggi uniformi istitutive del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di provvedere alla loro nomina, prevedendo e assicurando un adeguato coordinamento con la futura figura del Garante nazionale; alla Conferenza Stato-Regioni ha chiesto di raccogliere e monitorare la normativa regionale in materia e favorire l’incontro tra lo Stato, le Regioni, le Istituzioni, il Terzo Settore, i ragazzi stessi.