Un disegno di legge per istituire la Giornata del Figlio

serafiniAnche il mondo della politica si schiera dalla parte dei bambini senza famiglia con un Disegno di Legge che chiede di istituire la Giornata del Figlio come “momento per celebrare il diritto di ogni minore, e più in generale di ogni essere umano, a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno di una famiglia.”

La Senatrice Anna Maria Serafini (PD) è stata la prima firmataria del Disegno di legge “Istituzione della Giornata del Figlio”, depositata in Senato mercoledì 19 maggio. Serafini è stata anche la relatrice della legge 149/2001 che in Italia ha riconosciuto il diritto di ogni bambino a vivere in famiglia. Diritto che però ancora non trova un pieno riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico, neanche a livello internazionale, in quanto viene affermato esclusivamente il diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia di origine.

Più di 32mila i minori fuori famiglia in Italia, 163 milioni nel mondo: per ognuno di loro poter dire “io sono figlio” non è ad oggi possibile.

Occorrono quindi interventi per garantire in senso più ampio il diritto alla famiglia dei minori che vivono in un limbo affettivo.

Il DDL è un primo ma importante traguardo per aprire la strada a una cultura in grado di promuovere e tutelare il diritto di essere figlio. Fondamentale l’appoggio di quanti sosterranno l’iter legislativo del Disegno di Legge.

Di seguito il contenuto del DDL:

Articolo 1. È istituita la «Giornata nazionale del figlio» quale momento per celebrare il diritto di ogni minore, e più in generale di ogni essere umano, a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno di una famiglia.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della giornata di cui al comma 1, possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione del ruolo dei figli e alla valorizzazione del ruolo della famiglia per una crescita sana ed equilibrata dei minori. In tale occasione potranno essere organizzati momenti di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e le procedure che la legge nazionale prevede per accogliere, in via temporanea o definitiva, i bambini e gli adolescenti che vivono fuori famiglia.

3. La giornata di cui al comma 1 ricorre la quarta domenica del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori famiglia in tutto il mondo, ai diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989 e ad ogni altra normativa, nazionale e internazionale, specie con riferimento al diritto di ogni minore a vivere in una famiglia.

Articolo 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.