Come si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese per l’adozione?

Buongiorno,

sono il papà adottivo di un bambino colombiano entrato a far parte della famiglia a metà 2014. So che per la  dichiarazione dei redditi è possibile ottenere una detrazione di parte delle spese sostenute l’anno scorso per l’adozione. Il periodo della compilazione del modello Unico si sta avvicinando e vorrei capire meglio come funziona questa detrazione, anche perché ho letto che dovrebbe rispecchiare la suddivisione dei costi sopportati dai due coniugi. Nel nostro caso, io e mia moglie possiamo contare su due redditi abbastanza diversi e abbiamo deciso, fin dal primo momento, di non dividere esattamente a metà le spese per l’adozione: infatti io ne ho sostenuto il 60% e lei il restante 40%. Secondo quali modalità possiamo ottenere la detrazione di tali spese in sede di dichiarazione dei redditi?

Grazie,

Sergio

 

CRINO-2Caro Sergio,

l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 17 diramata il 24 aprile, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, riservando un paragrafo proprio alle spese per l’adozione di un minore.

Nella nota si precisa che i neogenitori adottivi potranno dedurre il 50% dei costi sostenuti per le pratiche adottive, in proporzione all’esborso sostenuto da ognuno di essi. Ciò vuol dire che, se le spese sono state sostenute da entrambi i coniugi nella stessa misura, anche la deduzione sarà identica per i due neogenitori: ciascuno potrà dedurre il 25% dell’esborso sostenuto. Se invece i costi sono stati sopportati in misura differenziata, anche la percentuale di deduzione sarà diversa, ma sempre proporzionale alla spesa sostenuta da ciascun coniuge. Nel vostro caso, lei e sua moglie avete effettuato un esborso pari, rispettivamente, al 60 e al 40% del costo totale della procedura adottiva. Il 50% di deduzione andrà quindi ripartito nel seguente modo: lei potrà detrarre il 30% e sua moglie il 20% delle spese complessive effettuate.

Due importanti precisazioni. Innanzitutto, per poter ottenere la deduzione, è necessario che le spese sostenute siano state tutte certificate in modo assolutamente trasparente dall’ente autorizzato a cui avete affidato il mandato per la procedura adottiva. A tal proposito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che “i coniugi potranno specificare all’ente autorizzato anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi”. La deduzione in sede di dichiarazione dei redditi verrà infatti effettuata in base a quanto certificato dai neogenitori.

In secondo luogo, per le spese sostenute nel 2014, potrete rendere le dichiarazioni anche in occasione della compilazione del modello Unico, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente che vi ha seguito.

Un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.