La detrazione delle spese per l’adozione deve essere ripartita allo stesso modo tra i due coniugi?

Cara Ai.Bi.,

avrei bisogno di un chiarimento in relazione alla possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’adozione. Io e mio marito abbiamo la separazione dei beni e presentiamo il 730 separatamente. Nel corso del 2014, anno a cui fanno rifermento le dichiarazioni dei redditi che stiamo per presentare, abbiamo concluso l’iter adottivo di due bambini colombiani. Vorrei capire se esiste un obbligo di portare le spese di adozione in detrazione tutte sul 730 di un coniuge oppure di dividerle tra i due coniugi. La detrazione delle spese sui nostri 730 deve essere ripartita allo stesso modo oppure possiamo scegliere la ripartizione a noi più conveniente?

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione.

Un cordiale saluto,

Patrizia

 

 

CRINO-2Cara Patrizia,

il suo problema, comune a tante coppie di neogenitori adottivi, è stato risolto dall’Agenzia delle Entrate che, in vista del più importante adempimento fiscale dell’anno – la dichiarazione Unico o 730 per i redditi del 2014 – lo scorso 24 aprile ha emanato la circolare numero 17, proprio allo scopo di fornire alcuni chiarimenti sulle questioni interpretative relative agli oneri detraibili. In questa circolare, un intero paragrafo è stato dedicato proprio al tema delle adozioni internazionali.

La nota ricorda che è possibile ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute per l’adozione. La modalità di ripartizione di questo 50% però non è lasciata alla discrezione delle coppie, ma deve avvenire secondo criteri ben precisi. La suddivisione viene effettuata, infatti, in proporzione all’esborso sostenuto da ognuno dei coniugi.

In sostanza, si presentano tre casi. Se le spese sono state sostenute da entrambi i genitori nella stessa misura, anche la deduzione sarà identica per i due coniugi: ciascuno potrà dedurre il 25% dell’esborso totale sostenuto. Se a pagare i costi dell’adozione è stato un solo coniuge – in quanto l’altro è a carico del primo – la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha effettuato la spesa e che ne potrà dedurre tutto il 50% previsto dalla legge. Infine, se i costi sono stati sopportati in misura differenziata, anche la percentuale di deduzione sarà diversa, ma sempre proporzionale alla spesa sostenuta da ciascun codice. Se per esempio lei e suo marito avete sostenuto rispettivamente il 40 e il 60% dei costi dell’adozione, lei potrà dedurre il 20 e suo marito il 30% del 50% complessivo delle spese detraibili secondo la legge.

Approfitto per ricordarle che, per poter ottenere la deduzione, è necessario che le spese sostenute siano state tutte certificate in modo assolutamente trasparente dall’ente autorizzato a cui avete affidato il mandato per la procedura adottiva. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che “i coniugi potranno specificare all’ente autorizzato anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi”.

Nella speranza di aver risposto esaurientemente, le invio un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore Generale di Ai.Bi.