Non ci è stato concesso il cambio d’équipe: dobbiamo rinunciare all’adozione?

Salve,

siamo una coppia che circa un anno fa ha ricevuto dal Tribunale per i minorenni di Venezia un decreto di non idoneità per l’adozione internazionale. All’inizio di quest’anno abbiamo deciso di presentare una seconda domanda di adozione, chiedendo la sostituzione della vecchia équipe con una nuova. Purtroppo, però, il Tribunale ha rigettato la nostra richiesta e ha nominato ancora la vecchia équipe.

Come se non bastasse, è subentrato successivamente un altro problema. A breve, nel mese di settembre, scadrà la validità dei nostri documenti e la cancelleria del Tribunale ci ha detto di rifare i certificati. Questo perché il Tribunale di Venezia, a differenza di quelli di altre città, non applica il Dpr 445/2000 che lascia la possibilità ai cittadini di autocertificare “stati” e “fatti” relativi al proprio stato personale. Anzi, il Tribunale di Venezia, in testa a ciascun documento, ricorda che “non è ammessa autocertificazione” e che esistono sanzioni, previste dalla legge, per coloro che non rispettano questa norma.

Sinceramente ci sentiamo umiliati e stanchi di tutta questa burocrazia, soprattutto alla luce del fatto che non siamo più giovanissimi. Secondo voi, dovremmo rinunciare ad adottare o possiamo fare ancora un tentativo? In quest’ultimo caso, che strada ci consigliate di seguire?

Fiorella e Roberto

 

ireneCari coniugi,

come avete potuto notare, la situazione della normativa relativa al rilascio dei decreti di idoneità per l’adozione internazionale nei Tribunali per i minorenni italiani è caratterizzata da una forte frammentazione. Lo dimostra il caso, da voi citato, delle diverse regole in merito alla possibilità o meno di produrre autocertificazioni. Se il vostro Tribunale di riferimento non la ammette, purtroppo, non è possibile aggirare questo ostacolo. Anche perché la dichiarazione di disponibilità delle coppie può essere depositata esclusivamente presso il Tribunale per i minorenni di competenza della provincia di residenza.

Anche la decisione di non concedervi l’idoneità può essere stata motivata da criteri seguiti solo da certi Tribunali italiani e non da altri. Vi faccio alcuni esempi. Alcuni Tribunali richiedono alle coppie un percorso di formazione fatto con gli enti o con i servizi sociali prima della presentazione della domanda di idoneità. Allo stesso modo, solo in qualche caso si impongono nei decreti di idoneità vincoli di primogenitura più o meno restrittivi, ovvero una determinata differenza di età tra il primo figlio della coppia e quello eventualmente adottato. E ancora: soltanto alcuni Tribunali impongono un’età massima che il minore deve avere al momento dell’abbinamento o dell’ingresso in Italia.

Nonostante tutto questo, se la combinazione di tutti i parametri che il vostro Tribunale di riferimento impone è compatibile con la vostra età anagrafica, il nostro consiglio è quello di non rinunciare definitivamente all’adozione internazionale, ma di fare un ultimo tentativo. Potreste infatti richiedere nuovamente il cambio di équipe motivando in modo approfondito questa vostra richiesta. Infatti, se riusciste a dimostrare al Tribunale che la mancata concessione dell’idoneità è stata dovuta, per esempio, a una serie di incomprensioni tra voi e l’équipe che vi ha seguito, è possibile che il l’autorità competente decida di cambiare l’équipe in vista di una vostra seconda richiesta di idoneità. Anche in questo caso, tuttavia, ricordiamo che la decisione di cambiare o meno l’équipe è lasciata all’esclusiva discrezione dell’autorità competente.

Un caro saluto,

 

Irene Bertuzzi

Adozioni internazionali di Ai.Bi.