In vista dell’adozione può usufruire del congedo parentale anche il padre?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono un insegnante di scuola media di ruolo dal 2008. Tra poche settimane io e mia moglie partiremo alla volta del Brasile per andare a prendere il nostro figlio adottivo.

In vista di questa occasione, mi sto occupando dei vari aspetti burocratici, tra cui la richiesta del congedo di maternità, di cui, in questo caso, vorrei usufruire io, anziché mia moglie.

Vorrei capire innanzitutto se sia possibile e poi: come e a chi devo presentare la relativa richiesta? Di quanti mesi di congedo posso eventualmente usufruire?

Grazie per le informazioni,

Andrea

 

CRINO-21

Caro Andrea,

la risposta alla sua prima domanda è affermativa. Il congedo di maternità per l’adozione può essere usufruito anche dal padre, a condizione che entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti e che la madre rinunci al congedo che le spetterebbe.

Se queste condizioni si verificano, il padre ha diritto al congedo negli stessi termini in cui ne avrebbe avuto diritto la madre che vi ha rinunciato: un periodo di astensione dal lavoro pari ai primi 5 mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di effettivo ingresso del minore adottato nel nostro Paese, per un totale, quindi, di 5 mesi e un giorno. La durata del congedo prescinde dall’età del minore all’atto dell’adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche se il minore, al momento dell’adozione, abbia superato i 6 anni di età o raggiunga la maggiore età durante il congedo stesso.

Ricordiamo che la madre adottiva può usufruire di parte del congedo anche prima dell’ingresso in Italia del minore, ovvero durante il periodo di permanenza all’estero. In tal caso, la parte residua del congedo può essere utilizzata, anche frazionata, entro i 5 mesi dal giorno successivo a quello di ingresso. In alternativa, la lavoratrice può scegliere di utilizzare un periodo di astensione dal lavoro (senza retribuzione né indennità) per il periodo di permanenza all’estero e riservare tutto il congedo di maternità per i mesi successivi all’ingresso in Italia. Tale possibilità è ammessa anche per il padre, alle stesse condizioni della madre, secondo le norme previste dalla nuova legge 80/2015.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta, questo è l’elenco del materiale da presentare:

  • copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso in Italia del minore adottato;
  • copia del decreto del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nel registro dello Stato Civile o relativa autocertificazione (nel caso in cui l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero);
  • certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione internazionale che attesta la durata del periodo di permanenza all’estero.

Un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.