Riduzione orario da 8 a 7 ore dopo rientro della maternità per adozione: è possibile?

Buongiorno.

Mi rivolgo a voi di Ai.Bi. per avere un’informazione. A metà novembre rientrerò in ufficio dopo la maternità a seguito dell’adozione della nostra bambina. Ho un contratto a tempo indeterminato, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per metalmeccanici.

A maggio avevo chiesto un colloquio con il mio capo. Sapendo che non mi avrebbe concesso il part-time a 6 ore, ho chiesto per due anni la riduzione dell’orario di lavoro a 7 ore. In quell’occasione il mio responsabile mi disse che era possibile. Ora, però, mi ha chiamata l’ufficio del personale chiedendomi un appuntamento per definire come gestire l’ora in meno che ho chiesto, accennando all’utilizzo delle ferie. Ma è ovvio che rimarrei senza nel giro di alcuni mesi!

Io pensavo a un accordo interno o a un’aspettativa non pagata. Vorrei capire a che cosa avrei diritto e quali possibilità mi si aprono relativamente alla mia richiesta.

Grazie,

Francesca

 

 

CRINO-21Buongiorno Francesca,

dobbiamo innanzi tutto distinguere tra i diritti dei genitori adottivi, su cui il datore di lavoro non ha voce in capitolo, e i possibili accordi tra lavoratore e datore di lavoro, che dipendono appunto dall’individuazione di un punto di incontro tra le due parti.

Tra i diritti, rientra il congedo parentale, più noto come maternità facoltativa. Il congedo parentale compete ai genitori adottivi entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nella famiglia per un periodo massimo di 6 mesi. Le recenti novità della normativa sul lavoro, più note come Jobs act, hanno introdotto la possibilità di fruire della maternità facoltativa anche a ore, sia pure per ora in via sperimentale nel solo 2015 e per almeno mezza giornata ogni giorno. Tuttavia, il contratto dei metalmeccanici andava già oltre queste previsioni e prevede per le proprie dipendenti la maternità facoltativa a ore con un minimo di due ore al giorno. Facendo quindi richiesta all’INPS e informando il datore di lavoro almeno 15 giorni prima, le madri adottive, dipendenti del CCNL metalmeccanici, possono richiedere la maternità facoltativa a ore con una retribuzione pari al 30% di quella oraria usuale.

Se non ha già fruito del congedo parentale (da quanto scrive non mi è possibile comprenderlo), con una riduzione di due ore al giorno, ovvero un quarto del suo orario di lavoro, i sei mesi complessivi le danno diritto a una riduzione di 2 ore al giorno per 24 mesi.

Trattandosi di un diritto, questa richiesta non potrebbe essere contestata dal suo datore di lavoro, fermo restando l’obbligo per lei di inviare la domanda correttamente compilata all’INPS. Se però una riduzione di due ore al giorno è, nel caso del suo lavoro, difficile da attuare e lei non vuole quindi  ricorrere a questo diritto riconosciutole dal contratto collettivo, è possibile cercare un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Questo accordo può essere basato sull’utilizzo delle ferie, ma anche su assenze non retribuite concordate (per lei ovviamente più penalizzanti in termini economici rispetto al congedo parentale, retribuito al 30%).

Tirando le somme, se, per le esigenze di lavoro, lei volesse rinunciare al congedo parentale, che, mi ripeto, sarebbe un suo diritto, mi pare difficile che il suo datore di lavoro possa non volere accettare neanche l’ipotesi delle assenze non retribuite, così da non consumare in questo modo tutte le ferie e i permessi.

Se invece del congedo parentale avesse già fruito, l’utilizzo delle ferie o quello delle assenze non retribuite (è possibile anche concordare un part time per un tempo determinato, ad esempio 24 mesi) sono entrambe soluzioni possibili, ma dipendono dalla disponibilità che il suo datore di lavoro intende darle.

In bocca al lupo per il suo appuntamento.

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.