Le famiglie affidatarie potranno sempre chiedere di adottare il minore che hanno in affido?

Buongiorno Ai.Bi.

So che vi occupate sia di adozione che di affido, quindi mi rivolgo a voi per ottenere spiegazioni su una notizia che ho letto qualche tempo fa.

Premetto che io e mio marito abbiamo da poco più di due anni in affido un bambino che oggi ha 11 anni. I contatti tra lui e la sua famiglia di origine si sono diradati molto con il tempo e ora sono quasi inesistenti. Nel frattempo, forse fisiologicamente, tra lui e noi si è instaurato un legame affettivo molto forte che ci fa sinceramente temere il trauma di un’eventuale separazione.

Come dicevo all’inizio, qualche settimana fa ho letto che in Parlamento si stava discutendo su una legge che avrebbe permesso alle famiglie affidatarie di adottare il bambino che hanno in affido. Quello che vorrei sapere è questo: tutte le coppie di genitori affidatari potranno presentare la richiesta di adozione del minore che vive con loro? Se no, quali sono i requisiti per poterlo fare?

Grazie,

Monica

 

riccardiBuongiorno Monica.

Come ha accennato nella sua lettera, attualmente è in fase di approvazione in Parlamento il disegno di legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Il 14 ottobre il ddl ha ottenuto il “sì” della Camera e ora tornerà all’esame del Senato per il via libera definitivo. Questo aprirebbe in effetti la possibilità alle famiglie affidatarie di chiedere l’adozione del minore in affido.

Ma non in tutti i casi. Ci sono infatti dei precisi requisiti affinché la famiglia affidataria possa  fare domanda di adozione. Innanzitutto, il minore interessato deve essere dichiarato in stato di abbandono e deve essere stata riconosciuta l’impossibilità di ricostituire il suo rapporto con la famiglia di origine. Una volta accertata questa, poi, nel decidere sull’adozione del bambino, il Tribunale per i Minorenni deve tenere conto dei legami affettivi e del rapporto consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Quest’ultima, dal canto suo, deve soddisfare tutti i requisiti per l’adozione previsti dalla legge 184 del 1983: uno stabile rapporto di coppia, l’idoneità all’adozione e una certa differenza di età con l’adottato. È indispensabile, per esempio, che la coppia di affidatari sia sposata e convivente da almeno 3 anni.

Qualora tutti questi requisiti siano rispettati, la famiglia affidataria non solo può presentare domanda di adozione del minore che ha in affido, ma godrà anche di una sorta di corsia preferenziale. Ciò al fine di garantire al minore il diritto alla continuità affettiva, a seguito di un prolungato periodo di affidamento. La legge, infatti, mutando la disciplina che vietava l’adozione da parte degli affidatari, scongiurerebbe il rischio che bambini già provati dal distacco dalla famiglia di origine siano sottoposti a un altro trauma.

Un caro saluto,

 

Cristina Riccardi

Consigliere di Ai.Bi. con delega all’affido