Se i genitori adottivi si separano, c’è rischio di revoca dell’adozione?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono una nonna adottiva molto preoccupata. Qualche anno fa mia figlia e suo marito hanno adottato una coppia di fratellini sudamericani che oggi hanno 6 e 8 anni. Avevano ottenuto l’idoneità per l’adozione internazionale senza particolari difficoltà, essendo stati ritenuti una coppia ideale per poter accogliere due bambini stranieri e poterli crescere serenamente. E i primi tempi, in effetti, tutti insieme hanno costituito una famiglia felice.

Qualche mese fa, però, è arrivata la doccia fredda. All’improvviso mio genero se n’è andato di casa, facendo capire esplicitamente che non avrebbe avuto alcuna intenzione di rientrare in famiglia. Potete facilmente immaginare quali conseguenze ci siano state sul piano affettivo.

Ora mi chiedo se ci sia il rischio che questa situazione crei problemi all’adozione già avvenuta: essendo venute meno le caratteristiche iniziali della coppia adottiva, temo fortemente di perdere i miei nipotini.Vi sarei grata se mi forniste informazioni a riguardo.

Grazie,

Rosaria

 

giudice2

Cara Rosaria,

la sua preoccupazione è assolutamente comprensibile: sappiamo bene quanto una nonna si affezioni ai suoi nipoti adottivi. Capiamo perfettamente la difficile situazione in cui sua figlia e i due bambini si sono trovati a causa della decisione del papà adottivo di andare via. Tuttavia, mi sento di poterla incoraggiare: considerata la situazione che lei ci descrive nella sua lettera, non vi sarebbero rischi di revoca dell’adozione.

Nel caso di adozione legittimante, come quella dei suoi nipoti, i figli adottivi hanno lo stesso status giuridico dei figli biologici. Pertanto, in caso di separazione dei genitori, per i figli adottivi valgono le medesime norme previste in generale.

La revoca dell’adozione è una possibilità prevista dalla legge 184/1983, ma soltanto in casi particolari: quindi non in presenza di adozioni legittimanti. La revoca può essere promossa esclusivamente dal Pubblico Ministero e solo nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e 53 della legge 184/1983.  I primi due articoli citati fanno riferimento alla cosiddetta “indegnità”, ovvero ai casi in cui l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita di uno o di entrambi gli adottanti, dei loro discendenti o ascendenti oppure si sia reso colpevole “verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni” (art. 51); la revoca può essere richiesta, su istanza dell’adottato o del pm, anche quando questi fatti siano stati compiuti da uno degli adottanti nei confronti dell’adottato, del coniuge o dei discendenti o ascendenti di quest’ultimo (art. 52). L’articolo 53, invece, prevede la revoca in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottati.

In nessun caso, quindi, la sola separazione dei genitori adottivi può portare alla revoca dell’adozione.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.