Possiamo usufruire di un periodo di congedo per le seguire le esigenze del nostro figlio affidatario?

Gentilissimo Direttore, 

dal settembre scorso abbiamo in affido temporaneo un ragazzo di origine tunisina,  ma sempre vissuto, sin da quando aveva pochi mesi,  in Sicilia,  regione in cui abitiamo. L’affido durerà esattamente fino al mese di settembre di quest’anno, secondo la sentenza del giudice. Il ragazzo ha 14 anni e frequenta il primo anno di informatica nel più importante Istituto Tecnico Industriale della nostra città.  Sin da subito, tuttavia, ha mostrato grossi problemi scolastici e ha bisogno di essere molto assistito nelle attività didattiche.

Per motivi di lavoro io e mia moglie non riusciamo a conciliare i nostri orari con quelli dei suoi professori, che ricevono solo di mattina, nelle loro ore a disposizione. Io e mia moglie, avendo anche una figlia biologica  di 8 anni che spesso dobbiamo portare a effettuare delle visite specialistiche, stiamo esaurendo tutti i giorni di permesso al lavoro per motivi di famiglia. Quei pochi che ci rimangono cerchiamo di utilizzarli nell’eventualità che la bambina prenda l’influenza,  come successo negli anni precedenti,  per gestire l’emergenza,  visto che non abbiamo nessuno a chi affidarla.

Vi chiedo, quindi, nel caso dell’affido di questo ragazzo di 14 anni, se la legge non preveda alcun tipo di congedo di cui possiamo usufruire per gestire pure le sue esigenze?

Nell’attesa di un suo riscontro la ringrazio anticipatamente augurandole una serena giornata.

Un caro saluto,

Antonio 

 

giudice2Gentile Antonio,

rispondo alla sua mail precisando che anche per i genitori affidatari, come per le coppie adottive, la legge riconosce i medesimi diritti di astensione, congedo, permessi, previsti per i genitori biologici.

La legge che disciplina questi diritti è il T. U. n.151 del 2001 e successive modificazioni.

Entro nel merito dei diritti:

Congedo di maternità (e paternità): per congedo di maternità si deve intendere l’astensione dal lavoro retribuita. Si tratta di un diritto pieno che non può essere negato.  E’ riconosciuto anche alle coppie affidatarie il diritto di astensione dal lavoro. Il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26 c 6).

Congedo parentale: il congedo parentale consiste nella facoltà per entrambi i genitori di astenersi dal lavoro per un periodo di 5 mesi ciascuno (6 mesi per il padre in alcune situazioni), retribuito al 30% dello stipendio (per i primi mesi e successivamente in relazione al reddito). Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. (art. 36 c 2).

Permessi: la legge prevede che la madre possa avere due periodi di riposo giornalieri, anche cumulabili, di un’ora ciascuno (il riposo si riduce a uno solo se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore). Per i genitori affidatari il limite per usufruire di tali permessi è che possono essere utilizzati entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Per alcuni di questi diritti, soprattutto il primo indicato, occorre fare richiesta al  più presto poiché l’avvio dell’affido (settembre 2015) limita molto il periodo complessivo di fruizione.

Ringraziando per essersi rivolto al nostro servizio, porgiamo cordiali saluti,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.