Cina. Posso adottare la bambina che ho adottato a distanza anche se sono single?

Buongiorno, mi chiamo Maria, sono nata in Croazia, ma vivo in Italia ormai da 2 anni. Non sono sposata e non ho figli, almeno nel senso biologico del termine. Perché, in realtà, una figlia sento di averla: è una bambina cinese che ho adottato a distanza da 5 anni. Lei soffre di una malattia rara e vive in un orfanotrofio del suo Paese. Riesco ad andare a trovarla almeno 2 o 3 volte l’anno, dedicando a lei i miei periodi di ferie.

Quando vivevo ancora in Croazia provai ad avviare le pratiche per l’adozione della piccola, ma non ci fu niente da fare perché il mio Paese non ha relazioni con la Cina in materia di adozioni internazionali. Ora che sono in Italia vorrei riprovarci. So che qui da voi, per poter adottare un bambino straniero, è necessario essere una coppia sposata e in genere non è possibile scegliere un bambino specifico. Ma io questa bambina la conosco ormai da diversi anni, l’ho vista tante volte… Vorrei quindi sapere se esistono delle procedure adottive che posso avviare per poter portare in Italia la “mia” cinesina. Tenete presente che soffre di una malattia rara e ciò rende improbabile che qualcuno possa essere disponibile ad adottarla.

Grazie, Maria.

legnaniCara Maria,

la situazione che ci presenta è piuttosto complessa e va esaminata in modo preciso punto per punto. Possiamo premettere che l’essere un cittadino straniero residente in Italia non rappresenta un ostacolo alla possibilità di adottare nel nostro Paese. Inoltre, la Cina autorizza l’adozione da parte dei single.

I problemi sono legati piuttosto al fatto che lei non sia sposata e che vorrebbe adottare un minore specifico. La legge italiana, in generale, prevede che possano adottare solo le coppie sposate o stabilmente conviventi da almeno 3 anni e che l’abbinamento con il minore da accogliere non possa essere stabilito da chi intende adottare. Tuttavia sono possibili delle eccezioni: quelle previste dall’articolo 44 della legge 184/1983, relativo alle cosiddette “adozioni in casi particolari”. La normativa prevede infatti che i minori possano essere adottati anche da “persone unite al minore, orfano di padre e di madre, (…) da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori”. In questo caso, sempre secondo l’articolo 44, l’adozione è consentita “anche a chi non è coniugato”.

Nel suo caso specifico, lei dovrebbe presentare al Tribunale per i Minorenni della città in cui risiede una richiesta di idoneità per l’adozione internazionale, dimostrando che con la bambina cinese che ha adottato a distanza ha un rapporto “stabile e duraturo” e che l’adozione sia nell’interesse superiore della minore in questione. Sarà poi il Tribunale a stabilire se il suo rapporto con la bambina possa essere considerato “stabile e duraturo” e se l’eventuale adozione possa ritenersi effettivamente “nel superiore interesse della minore”: condizioni essenziali a partire dalle quali si potrà valutare la possibilità di procedere con l’adozione internazionale.

Un cordiale saluto,

Cristina Legnani – Ufficio Adozioni Internazionali Amici dei Bambini.
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