Ai figli anche il cognome della mamma: la novità riguarda anche i bambini adottati?

Buongiorno Ai.Bi.

Leggendo i giornali di questi giorni, sono venuto a sapere della nuova legge che permette di attribuire al proprio figlio il doppio cognome: ovvero non più solo quello del padre, come accade di solito nella nostra società, ma anche quello della madre. Vorrei capire un po’ più precisamente come funzioneranno le cose da ora in poi e se questa nuova normativa sarà valida anche per i figli adottivi.

Io e mio marito stiamo per partire alla volta della Cina, dalla quale torneremo con un bel bambino di 5 anni. Entrambi vediamo nell’adozione il compimento del percorso fatto insieme, da quando ci siamo conosciuti fino al momento in cui nostro figlio entrerà in casa nostra, passando attraverso il matrimonio, le difficoltà e le attese dell’iter adottivo. Ci sembra quindi giusto dare al bambino che sta per diventare nostro figlio il cognome di entrambi: un gesto simbolico, certo, ma con il quale vorremmo fare capire che quel bambino sarà davvero il frutto dell’unione tra me e mio marito, anche se non è nato da noi.

Vorrei quindi capire se la nuova legge permette il doppio cognome anche per i figli adottivi.

Grazie

Giuliana

 

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Cara Giuliana,

i bambini adottati sono, per la coppia che li accoglie, figli legittimi a tutti gli effetti, al pari di quelli biologici. Pertanto le leggi che valgono per questi ultimi sono valide anche per i primi.

Martedì 8 novembre la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale l’automatica attribuzione al figlio del cognome paterno in presenza di una diversa volontà dei genitori, ha di fatto aperto all’attribuzione anche del cognome materno. In sostanza, i genitori, se d’accordo tra di loro, potranno chiedere che al bambino vengano assegnati entrambi i cognomi, sia quello del padre che quello della madre. Ciò avverrà però solo in caso di esplicita richiesta della coppia. Se i genitori decidessero invece di non fare alcuna richiesta specifica, tutto resterebbe come prima: il figlio verrebbe quindi registrato con  il solo cognome paterno.

La Corte Costituzionale ha quindi accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Genova secondo cui l’automatismo viola diversi diritti sanciti dalla Costituzione, tra cui quelli all’identità personale e all’uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori (articoli 2 e 3) e alla parità giuridica dei coniugi (articolo 29).

Bisogna ricordare, però, che una sentenza di incostituzionalità non disciplina nulla, ma interpreta e nega o afferma (in questo caso nega) una disciplina già esistente. Resta fermo comunque il principio che anche per i figli adottivi vale il nuovo principio che la stessa sentenza ha espresso.

Ma c’è un altro aspetto da considerare. Per gli adottati occorre tenere presente che essi arrivano in Italia con un provvedimento straniero in cui è già indicato il cognome italiano (a seconda dei Paesi: o il solo cognome paterno – come avviene per esempio in Cina e Russia -, o di entrambi i genitori, come previsto nei Paesi sudamericani) e il giudice italiano all’atto del riconoscimento dell’adozione deve riportare i dati indicati nel provvedimento. Quindi i genitori adottivi non hanno scelta nel cognome, a differenza di quelli biologici che potranno indicare il cognome prescelto. Occorre vedere come la legge definirà questa situazione e se lo farà. Una legge che disciplini la questione, infatti, al momento ancora non c’è.

La sentenza della Corte Costituzionale è arrivata prima della decisione del Parlamento. Nonostante la prima proposta di legge in materia sia stata presentata quasi 40 anni fa, a tutt’oggi le istituzioni politiche italiane non sono ancora giunte a una decisione. Al momento è in attesa di essere approvata dal Senato un nuovo disegno di legge che sancisce proprio la possibilità che i figli portino entrambi i cognomi: dopo il via libera dato dalla Camera nel 2014, però, il ddl è fermo da 2 anni a Palazzo Madama. Se venisse approvato, i genitori avrebbero piena libertà di attribuire il cognome del padre, della madre o quello di entrambi. Viceversa, se in disaccordo, il figlio avrà i due cognomi in ordine alfabetico. Vedremo, appunto, se e come il Parlamento deciderà per quanto riguarda i figli adottivi.

E’ importante ricordare che in Italia la regola per cui a un figlio viene automaticamente imposto il cognome paterno non si ricava da una legge specifica, ma da alcuni articoli del Codice Civile, da un regio decreto del 1939 e da un decreto del Presidente della Repubblica del 2000. Fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, per poter attribuire a un figlio il doppio cognome oppure solo quello della madre, pur dietro volontà di entrambi i genitori, era necessario ricorrere alla norma che lo prevede in casi eccezionali, lasciando la decisione ai singoli prefetti che però hanno spesso deciso in modo diverso tra loro.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.