Lasciti Solidali. Che cosa succede se il testamento olografo va smarrito?

Quando un testamento olografo (redatto in assenza di notaio) non si trova più, le copie e le testimonianze possono supplire all’assenza dell’originale? Vediamo cosa dicono le più recenti sentenze

Il testamento olografo rappresenta una modalità diffusa per disporre delle proprie volontà post mortem. Tuttavia, può accadere che dopo il decesso del testatore l’originale non venga più ritrovato. In questi casi, è possibile fare riferimento a una copia o a testimonianze per avviare la successione testamentaria? Analizziamo la normativa vigente e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione su questo tema.
L’assenza dell’atto di testamento comporta l’impossibilità di aprire la successione testamentaria, con la conseguenza che si realizzerà esclusivamente la successione legittima, come se il testamento non fosse mai esistito.
Le sole testimonianze non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del testamento, e nemmeno una semplice copia, in quanto l’articolo 602 del Codice Civile richiede che il testamento olografo sia prodotto in originale.
Tuttavia, una recente sentenza della Suprema Corte, confermando un orientamento consolidato, ha riconosciuto la validità di una copia del testamento in presenza di determinate condizioni, consentendo così l’apertura della successione testamentaria.
La Corte ha delineato alcuni principi generali riguardanti il testamento olografo:

  1. Se si dimostra l’esistenza del testamento in un determinato momento mediante la produzione di una copia, la sua irreperibilità può essere equiparata alla distruzione. In tal caso, chi ha interesse deve provare che il testamento è stato distrutto, lacerato o cancellato da una persona diversa dal testatore, oppure che il testatore non aveva intenzione di revocarlo.
  2. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni, dimostrando che il testamento era ancora esistente al momento della morte del testatore o che, se scomparso prima, sia stato distrutto da terzi o sia andato perso fortuitamente, senza alcun concorso della volontà del testatore.
  3. È ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non fosse accompagnata dall’intenzione di revocare le disposizioni in esso contenute.

La sentenza della Cassazione si sofferma particolarmente sull’aspetto probatorio, ma il principio essenziale che ne emerge risponde alla domanda iniziale: l’esistenza di una copia del testamento conferma che tale atto è stato redatto e, se divenuto irreperibile, la sua irreperibilità è equiparata alla distruzione. Tuttavia, è onere di chi ha interesse dimostrare che l’atto non è stato distrutto per volontà del testatore.
Pertanto, se si riesce a dimostrare che l’irreperibilità dell’originale non è dovuta a una volontà revocatoria del de cuius e se esiste una copia del testamento, sarà possibile procedere con l’apertura della successione testamentaria anche in assenza dell’originale.

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