Lasciti solidali. Donazione di un immobile a più persone: è possibile?

Fare una “donazione congiunta” significa donare un bene a più persone nello stesso atto. Ecco che cosa prevede la legge

È possibile donare un immobile a più persone contemporaneamente? La risposta è sì, e la legge disciplina espressamente questa fattispecie, conosciuta come donazione congiunta (o congiuntiva).
Con questo termine si indica la donazione dello stesso bene a favore di più soggetti, effettuata con un unico atto.

Che cosa dice la legge?

Il riferimento normativo è l’art. 773 del codice civile, il quale stabilisce che “la donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto non risulti una diversa volontà”. Dunque, in assenza di indicazioni specifiche, la legge presume una suddivisione paritaria del bene tra i donatari.
La norma aggiunge che è valida la clausola con cui il donante prevede l’accrescimento, ossia l’aumento delle quote degli altri beneficiari nel caso in cui uno dei donatari non possa o non voglia accettare la donazione. L’accrescimento opera, ad esempio, in caso di rinuncia o di premorienza del donatario, ma solo se tale possibilità è stata espressamente prevista nell’atto.
Resta comunque centrale l’elemento volontaristico: il donante è libero di attribuire quote diverse ai vari donatari e di disciplinare in modo puntuale l’eventuale accrescimento. Non è invece ammesso che l’accrescimento si produca dopo che una quota sia stata validamente accettata.

L’atto pubblico

È importante ricordare che, quando la donazione riguarda un bene immobile, è sempre necessario l’atto pubblico, a pena di nullità.
In conclusione, la donazione congiunta è pienamente lecita e regolata dalla legge. Proprio per evitare incertezze interpretative e futuri contenziosi, è consigliabile che il donante sia il più chiaro ed esaustivo possibile, indicando con precisione le quote spettanti a ciascun donatario e le eventuali condizioni di accrescimento.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.