Bocciatura dopo gli esami di riparazione, il TAR: va valutato l’intero percorso scolastico  

Annullata la non ammissione di una studentessa adottata: per i giudici, la scuola avrebbe dovuto considerare anche il rendimento complessivo e la documentata condizione di fragilità emotiva

Anche in sede di esami di riparazione, il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può essere fondato esclusivamente sulle insufficienze riportate nelle singole discipline, ma deve essere adeguatamente motivato alla luce della valutazione complessiva del percorso dello studente.

La mancata considerazione del rendimento complessivo e delle circostanze personali integra una violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.

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Così hanno deciso i giudici del TAR Puglia, con sentenza n.1066 del 2026 in merito alla vicenda di una minore adottata iscritta alla classe terza dell’indirizzo Scienze Umane con media quasi del 7 (6,92) e voti eccellenti in alcune materie come 10 in Diritto ed Economia, ma che non raggiungeva la sufficienza in matematica e inglese. La giovane non era stata ammessa a frequentare la classe successiva perché all’esito delle prove di riparazione nelle due materie era stata valutata insufficiente.

Il difetto di motivazione

I genitori della  studentessa non si sono dati per vinti e hanno impugnato il verbale di scrutinio finale prima con un ricorso in autotutela e con un nuovo verbale entrambi rigettati, poi, facendo ricorso al TAR e chiedendo l’annullamento del verbale di scrutinio finale, del provvedimento di non ammissione e del rigetto dell’istanza di autotutela per difetto di motivazione.

Secondo la famiglia, il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto nella sua valutazione né della media generale della studentessa, prossima al 7 e del profitto eccellente nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio, né della particolare condizione di fragilità emotiva della minore in quel periodo.

La ragazza che era stata adottata, negli ultimi mesi dell’anno scolastico, infatti, aveva avuto tentativi di contatto da parte della madre biologica, situazione che aveva portato a una denuncia e alla richiesta di ammonimento da parte del Questore della sua città. Lo stato di ansia della minore e la condizione di vulnerabilità emotiva era stata anche attestata in un referto medico-legale.

Bisogna tenere conto dell’intero percorso e delle condizioni di fragilità

I giudici del TAR esaminata la questione, hanno così considerato fondata la carenza motivazionale ritenendo che, sia in sede di scrutinio finale sia nell’esercizio del potere di ritiro, l’amministrazione non abbia tenuto conto dell’intero percorso scolastico della studentessa e degli effetti negativi sulla performance scolastica derivanti dalla condizione personale di fragilità, segnata da episodi traumatici verificatisi al termine dell’anno scolastico e portati a conoscenza della scuola con l’istanza di autotutela.

Tali eventi, se tempestivamente valorizzati, avrebbero richiesto l’attivazione di percorsi didattici personalizzati e misure specifiche di inclusione, anche alla luce della circolare ministeriale del 28 marzo 2023 sulle linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati.

Il TAR ha così annullato gli atti con conseguente ammissione alla classe successiva nei termini stabiliti dal provvedimento.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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Fonti: Orizzonte Scuola e Studio Legale Scarlino