Una mamma affidataria può usufruire di una riduzione dell’orario di lavoro?

Cara Ai.Bi., buongiorno.

Sono una docente di scuola superiore, mentre mio marito lavora come art-director presso un’agenzia pubblicitaria. Stiamo per prendere in affido un bambino di 6 anni, che ha bisogno di essere notevolmente seguito dal punto di vista psicologico, sociale e scolastico, provenendo da un contesto familiare fortemente problematico. Avremmo quindi necessità di poter passare molto tempo con lui. Ci chiediamo pertanto se, almeno per me, sia possibile usufruire di una riduzione dell’orario di lavoro.

Grazie,

Sara

 

CRINO (2)Cara Sara,

la risposta alla tua domanda è sicuramente affermativa, pur essendoci dei “paletti” da rispettare.

In generale, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto a usufruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore, secondo le seguenti modalità: se la giornata lavorativa è di 6 o più ore, il riposo previsto è di 2 ore, anche cumulabili; viceversa, se la giornata lavorativa è inferiore alle 6 ore, il riposo è di un’ora. Tale regola vale in caso di affidamento sia preadottivo che temporaneo.

I riposi previsti si raddoppiano in caso di entrata in famiglia di 2 o più minori nella stessa data o di minori, anche non gemelli, entrati anche in date diverse. Nel caso di adozione plurima, inoltre, le ore previste possono essere utilizzate contemporaneamente dai due genitori.

La possibilità di usufruire dei riposi giornalieri decorre dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore e persiste fino al compimento dei 18 anni del figlio adottivo o affidatario, ma in ogni caso non oltre un anno dal suo arrivo in casa.

Resta però una differenza tra padre e madre adottivi o affidatari. La madre, infatti, può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale (ovvero il periodo di astensione facoltativa dal lavoro successivo al congedo di paternità o maternità, costituito dai primi 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro) del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre, invece, non può godere dei riposi in nessuno dei due casi: né durante il congedo parentale né durante quello di maternità della madre.

La scelta di usufruire dei riposti previsti da parte della madre è prevalente rispetto a quella del padre anche in un’altra situazione. Se il padre sta usufruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o parentale da parte della madre, se quest’ultima decidesse di richiedere, successivamente, il godimento di tali congedi, il padre dovrebbe rinunciare a utilizzare i suoi riposi nei periodi coincidenti con i congedi stessi della madre.

Queste sono le normative previste dal D. Lgs. 151/2001.

Tanti auguri per la vostra nuova esperienza di accoglienza,

 

Antonio Crinò

Direttore Generale di Ai.Bi.