A 18 anni dalla Convenzione ONU sull’infanzia quale futuro per i minori fuori famiglia?

Il 27 maggio 2009 la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia (CRC) compie in Italia 18 anni. Si tratta della più importante Carta per la tutela dei bambini e degli adolescenti ratificata in Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991.

La Convenzione ha raggiunto la “maggiore età”, ma resta ancora molta strada da fare per garantire i diritti di tutti i bambini italiani, in particolar modo per coloro che vivono fuori dalla famiglia. Ad oggi sono ancora tanti, troppi gli ostacoli che lasciano nel limbo dell’abbandono i cosiddetti Out of family children – minori fuori dalla famiglia – nel nostro Paese.

Ecco perché l’anniversario della Convenzione dà ad Ai.Bi. l’occasione per evidenziare i principali problemi degli OFC, indicando alcune soluzioni per poterne garantire realmente i diritti.

1. Affido, solo temporaneo e gestito dal privato sociale. L’istituto dell’affido così come recepito dalla legge 149/2001 registra una serie di fallimenti. Ancora poche le famiglie disponibili all’accoglienza, molti i casi di affido sine die (in contrasto con il principio della temporaneità). AiBi propone quindi da una lato di costruire una rete di informazione e formazione alla cultura dell’affido e dall’altro il riconoscimento al Privato Sociale dell’intero procedimento di affido.

2. Le Case famiglia. E’ urgente una revisione della normativa sull’accoglienza residenziale dei minori e chiarire a livello giuridico la differenza tra accoglienza familiare e assistenza data ai minori all’interno delle comunità. Ai.Bi. ha come obiettivo finale la chiusura delle comunità di assistenza entro il 2015 e la promozione della Casa Famiglia intesa come struttura gestita da una coppia di coniugi formati e preparati per dare accoglienza ai minori in difficoltà familiare.

3. Tutela dei Diritti dei Minori. L’istituzione di un Avvocato per i Minori è rimasto un diritto sulla carta, nonostante fosse previsto dalla legge 149/2001.
Ai.Bi. propone la nomina di un avvocato in grado di seguire il caso del minore fin dal momento in cui viene allontanato dalla famiglia. Compito dell’avvocato sarebbe quello di prevenire e diminuire i tempi di permanenza nella categoria di minore “fuori famiglia” per far sì che il bambino risieda solo temporaneamente nelle strutture di assistenza e sia accolto da una famiglia.

4. Banca dati dei minori adottabili. Strumento previsto dalla legge 149/2001, come l’Avvocato per i Minori, senza alcuna applicazione. Manca ancora una fonte di rilevazione scientifica e la possibilità di definire il numero esatto di bambini adottabili in Italia. Solo i Tribunali per i Minorenni di alcune regione italiane hanno sperimentato un Banca contenente tutti i dati dei minori adottabili.