A chi va l’eredità delle persone separate e senza figli?

Le persone che si separano da un coniuge e sono senza  figli, non hanno tutte lo stesso status giuridico né gli stessi obblighi e doveri. È possibile per loro fare un testamento a favore di un’Associazione?

Testamento di persone separate senza figli

Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585 c.c.). In caso di addebito ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 c.c.), altrimenti non ci sono diritti. Se i coniugi separati non hanno figli e la separazione è senza addebito, il patrimonio può essere lasciato per intero a chi si vuole.

 A chi va l’eredità delle persone separate e senza figli? È possibile per loro fare un testamento a favore di un’Associazione?

Le persone che si separano da un coniuge, e che dunque sono ancora sposate ma che non hanno figli, non hanno tutte lo stesso status giuridico né gli stessi obblighi e doveri e occorre, quindi, fare delle distinzioni in fatto di utilizzo del loro patrimonio.

Innanzitutto, c’è una gran differenza tra separazione di fatto e separazione formalizzata come previsto nell’ordinamento, con o senza l’assistenza di un avvocato (dichiarata con una sentenza, oppure omologata da un Tribunale o ancora formalizzata in Comune). Il matrimonio, infatti, è a tutti gli effetti un contratto che per essere sciolto necessita di procedure formali. Pertanto, il semplice allontanamento fisico tra due coniugi, o il cambio di residenza di uno dei due e il temporaneo venir meno della comunione di vita, non comportano in automatico lo scioglimento del matrimonio che invece rimane in quel caso immutato con tutti i diritti e doveri originariamente previsti.

Finché il matrimonio è valido e due coniugi senza figli sono separati solo di fatto rimangono anche diritti e obblighi ereditari e, in particolare, il coniuge superstite mantiene il diritto di ereditare determinate quote che variano in funzione delle variabili spiegate più avanti.

Quando la separazione è “formalizzata”

Con la separazione vera e propria, quindi formalizzata come previsto, il matrimonio è solo sospeso e non terminato, ed è possibile che siano previsti degli obblighi di mantenimento a carico di uno dei coniugi. Inoltre, è fondamentale distinguere i casi di separazione con addebito di responsabilità, da quelli in cui questa responsabilità non c’è (o perché è una separazione consensuale o perché la responsabilità è stata posta a carico dell’altro). Infine, è importante sapere se, in caso di separazione pronunciata con sentenza, questa sia passata o meno in giudicato.

Ecco come si procede nei vari casi:

– il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, in caso di morte dell’altro, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585 codice civile); al coniuge senza figli la legge riserva il 50% del patrimonio e in questo caso, perciò, la possibilità di beneficiare terzi facendo testamento è limitata alla metà del patrimonio; in definitiva entrambi i coniugi separati, facendo un testamento, possono lasciare il 50% del loro patrimonio a chi desiderano, inclusa una associazione di loro fiducia;

– se invece il coniuge superstite separato ha l’addebito della responsabilità della separazione con sentenza passata in giudicato, non ha diritti ereditari obbligatori e ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 c.c.); in questo caso si potrà quindi nominare nel testamento una eventuale associazione di propria scelta come erede, onerandola di pagare il mantenimento al coniuge superstite separato senza sua colpa;

– se infine il coniuge separato responsabile con decisione formale e definitiva, in base agli accordi o alla decisione del giudice, non aveva diritto a un mantenimento da parte del coniuge deceduto, non mantiene alcun diritto nei confronti del coniuge deceduto. In questo caso il patrimonio potrà essere lasciato per intero a una associazione e senza oneri.

Può disporre infine come desidera del proprio patrimonio senza avere oneri nei confronti dell’ex coniuge, anche ogni persona che sia divorziata (la procedura di divorzio si può proporre dopo sei mesi dalla pronuncia formale di separazione).

In tutti i casi, per testare validamente o comunque trasferire il proprio patrimonio in favore di enti con scopi di rilievo sociale, è necessario fare testamento.

  Ufficio Lasciti Ai.Bi. –lasciti@aibi.it – 02.98822332 

Chi volesse avere maggiori informazioni sui lasciti testamentari può consultare la pagina dedicata QUI