Adottare un bambino dagli USA per evitare un aborto? Perché no.

Negli Stati Uniti, anche a seguito della recente ratifica della Convenzione de L’Aja del 1993, avvenuta l’1 aprile 2008, è ammessa l’adozione “diretta” attraverso agenzie private autorizzate che forniscono l’insieme dei servizi volti all’adozione inclusa la preparazione delle coppie e il disbrigo di ogni pratica relativa al procedimento.

Queste agenzie sono state autorizzate dal Governo degli USA a proporre alle coppie straniere la possibilità di adottare minori sia dal “foster care” (case famiglia o istituti) che mediante adozioni “dirette”, quelle in cui la famiglia decide spontaneamente di dare il proprio figlio in adozione.

Fra le adozioni “dirette” rientrano anche i casi di donne incinte in difficoltà che non riescono a trovare una famiglia americana che voglia adottare il loro bambino per vari motivi legati, ad esempio, all’etnia del minore che sta per nascere, al fatto che il nascituro sia stato esposto a droghe o alcool mentre ancora nell’utero, al fatto che sia stato concepito in seguito a una violenza, oppure il fatto che la madre sia incarcerata o abbia problemi con la giustizia.

Durante la gravidanza, e quindi l’attesa di un bambino, i genitori biologici scelgono la coppia adottiva attraverso vari canali fra cui i dossier delle agenzie per le adozioni. Si tratta di una procedura conforme alla Convenzione de L’Aja perché rispettosa del principio di sussidiarietà, poiché è la madre biologica a scegliere a chi affidare il proprio figlio all’interno di una “rosa” di candidati genitori adottivi, tra statunitensi e stranieri. Questa scelta, che viene “controllata” dalle agenzie autorizzate e dal giudice nel Tribunale competente, corrisponde al “best interest” (superiore interesse) del nascituro perché gli garantisce la crescita non solo in una famiglia stabile ma anche nella migliore famiglia possibile.

L’agenzia autorizzata si occupa di varie attività fra cui: la valutazione e la selezione delle coppie, la consulenza, l’abbinamento con il minore, e in seguito l’accompagnamento post-adozione. Durante un periodo di alcuni mesi hanno luogo gli esami e lo scambio di informazioni sullo stato di salute del minore.

La famiglia straniera che, a conoscenza di tutte le informazioni sul caso, decide di adottare il minore specifico nascituro, dovrà occuparsi di coprire tutte le spese che riguardano l’adozione: i costi dell’intera procedura adottiva variano da 20 a 28 mila dollari. In particolare, la coppia adottante provvede a sostenere la famiglia biologica nel corso della gravidanza, coprendo le spese mediche e, in alcuni casi, anche altre spese (vitto e alloggio per la madre biologica, vestiti per la donna gestante). La coppia adottiva provvede anche alle spese legali da corrispondere all’avvocato della famiglia (o della madre) biologica. Tutte le spese che la coppia coprirà per la madre biologica vengono decise e stabilite in un provvedimento dal giudice e il denaro viene gestito interamente dall’agenzia autorizzata e mai direttamente consegnato alla madre.

E’ importante sapere che la procedura tutela le madri in difficoltà perché il consenso per l’adozione del minore viene prestato dopo la nascita del minore e non prima. Inoltre la madre naturale ha un periodo (nello Stato di New York di 30 giorni) per revocare il proprio consenso e ogni accordo precedente non ha valore se non confermato in seguito alla nascita dinanzi al giudice.

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