Voglia di adozione. Per preparare tutti i documenti necessari è meglio affidarsi a un avvocato o a un patronato?

Per la preparazione dei documenti da fornire al Tribunale dei Minori è meglio affidarsi a un avvocato o a un patronato?
È una delle domande che si pongono tante coppie che aspirano a essere genitori, accogliendo un minore bisognoso di affetto e protezione, e creare così un nuovo nucleo familiare

Al fine di portare avanti un’adozione, gli aspiranti genitori devono fornire al Tribunale dei Minori una serie di documenti. E spesso si chiedono se sia meglio affidarsi a un avvocato o a un patronato per ricevere supporto in questa fase organizzativa.

I documenti per il Tribunale dei Minori

Per prima cosa però è fondamentale capire quali documenti devono essere allegati alla domanda di idoneità.
Premesso che la documentazione da allegare cambia in relazione al Tribunale di riferimento, l’elenco dei documenti è facilmente reperibile sul sito del Tribunale per i minorenni competente per la vostra città.
Il primo documento richiesto è la Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all’adozione internazionale.
Come si diceva il modello è scaricabile dal sito – oppure deve essere richiesto alla cancelleria adozione.
A questo modello devono essere allegati:

  • Certificati anagrafici di nascita;
  • Certificato di matrimonio e dichiarazione che non c’è stato regime di separazione tra i coniugi negli ultimi tre anni;
  • Certificato di residenza;
  • Stato di famiglia;
  • Certificato di idoneità psicofisica da rilasciarsi dal competente Servizio dell’Azienda Sanitaria del luogo di residenza dei coniugi e analisi mediche (HIV, epatiti, TBC, wasserman) da effettuarsi presso una struttura pubblica;
  • Casellario Giudiziale dei coniugi;
  • Dichiarazione dei redditi e/o busta paga dei coniugi;
  • Dichiarazione, da parte dei genitori viventi dei coniugi, che sono a conoscenza della domanda di adozione che i figli intendono presentare. Nel caso di genitori deceduti, deve essere allegato certificato di morte.

I documenti, tutti in carta libera, devono essere presentati unitamente alla domanda e non devono essere di data anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo quelli di validità illimitata ai sensi dell’art.2 della legge n. 127/97.
In precedenza (prima della situazione di emergenza sanitaria) l’autocertificazione non era ammessa. Nell’ultimo periodo molti Tribunali per i minorenni hanno abbandonato la richiesta del certificato rilasciato dal Comune accettando invece l’autocertificazione. Consigliamo quindi di verificare sul sito o con la Cancelleria in quale forma devono essere presentati.
Ricordiamo inoltre che la legge permette solo ai coniugi che abbiano maturato almeno tre anni di matrimonio, comprese una precedente convivenza, di presentare domanda.

Per le coppie conviventi

Nel caso di coppie che “conteggino” la convivenza nei tre anni sarà necessario presentare documentazione idonea a dimostrare l’esistenza della convivenza  ( consigliamo di verificare con la cancelleria quale prova è richiesta per es. numero dei testimoni oppure quali certificati).
La domanda può essere presentata brevi  mano oppure spedita anche a mezzo posta.

Assistenza di un legale o di un patronato?

Considerata la natura dei documenti richiesti e il fatto che attualmente venga accettata da alcuni Tribunali l’autocertificazione non riteniamo sia necessario e proficuo rivolgersi a un legale a un patronato.
Potrebbe invece essere utile frequentare un incontro realizzato dal Consultorio o da un ente per comprendere quale sia la procedura per richiedere ed ottenere l’idoneità.

L’incontro Primi Passi

Ai.Bi., da parte sua propone per esempio l’incontro Primi Passi. Trovate maggiori dettagli qua.
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni a su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it