Adozione Internazionale: al via la richiesta di rimborso spese per le adozioni concluse nel 2020

Altra bella notizia, proveniente dalla Commissione Adozioni internazionali, la conferma dell’esenzione del bollo sugli atti delle procedure delle pratiche adottive delle coppie 

Sul sito della Commissione Adozioni Internazionali QUI è on line il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, del 24 giugno 2021, (G.U. serie generale n.263 del 4 novembre 2021) avente ad oggetto il rimborso delle spese adottive per le adozioni internazionali concluse nell’anno 2020.

Adozione Internazionale conclusa nel 2020: come richiedere il rimborso delle spese sostenute?

Le istanze di rimborso potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 5 marzo 2022, attraverso il portale on line “Adozione Trasparente” (QUI) tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

ATTENZIONE:

Non sarà possibile presentare richiesta di rimborso tramite l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, tranne nel caso in cui le coppie che facciano richiesta di rimborso abbiano beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 (adozione pronunciata dall’autorità straniera, su istanza di cittadini italiani residenti nel Paese da almeno 2 anni e riconosciuta in Italia) o abbiano concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un Ente autorizzato.

Per visionare il manuale di istruzione dedicato alle istanze di rimborso, pubblicato sul sito della CAI QUI

Adozione Internazionale: esenzione imposta di bollo  

Un’altra bella notizia in merito alle “spese” sostenute dalle famiglie che hanno deciso di dare una famiglia ad un bambino abbandonato, viene invece dal Ministero della Giustizia.

Attraverso una circolare del 4 novembre scorso, infatti, la direzione degli affari interni del Ministero, ha chiarito come il versamento dell’imposta di bollo per la traduzione giurata di atti, provvedimenti o documenti da produrre all’estero in materia di adozione internazionale, non sia dovuta.

Tale esenzione, trova fondamento nell’art. 82 della legge n.184 del 1983 che stabilisce: “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”.

In tale ipotesi dunque – spiega la circolare- stante la puntuale disposizione normativa, l’esenzione di cui all’art.82 si applicherà anche alla traduzione giurata o all’asseverazione della perizia che abbia ad oggetto, gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alla procedura di adozione”.

Il chiarimento era stato richiesto dalla CAI, dopo che, a causa dell’interpretazione di una precedente circolare inviata sempre dal Ministero, ma non indirizzata specificatamente all’istituto delle adozioni internazionali, alcuni uffici giudiziari avevano richiesto il versamento dell’imposta anche su quegli atti per i quali norme speciali, come l’art 82, stabilivano l’esenzione.