Adozione Internazionale. I decreti “vincolati” esistono ancora!

Quando i limiti imposti dai Tribunali per i Minorenni ostacolano il diritto del minore a una famiglia

Sono ancora – nonostante tutto – numerosi i decreti cosiddetti “vincolati” emessi da alcuni Tribunali per i Minorenni italiani, nei quali vengono indicati, con la giustificazione di favorire un migliore incontro tra la coppia aspirante all’adozione e il minore adottabile, una serie di limiti o vincoli che, al contrario, finiscono per comprometterne l’abbinamento, arrivando spesso a rendere impossibile il completamento della procedura adottiva.

I vincoli presenti nei decreti

A titolo puramente esemplificativo, riportiamo alcuni stralci di decreti che chiariscono in modo evidente cosa si intenda per vincoli inseriti nei decreti di idoneità all’adozione:
“Idonei all’adozione di un minore di nazionalità straniera che non presenti problemi sanitari che ne possano compromettere l’autonomia in età adulta”. Oppure: “Minore preferibilmente in età prescolare e senza gravi problemi di salute, né fortemente traumatizzato da esperienze esistenziali eccessivamente negative”. O, ancora: “Minori di età non superiore ai sette anni, che non presentino alcun deficit intellettivo né motorio, nemmeno di tipo lieve”.

L’interesse del minore

Ai.Bi. si è sempre espressa in modo fermamente contrario a decreti contenenti limiti di questo genere, per una pluralità di motivi fondati, che qui intendiamo sinteticamente ribadire.
Il motivo primario è, ovviamente, l’interesse superiore del minore, ma non è l’unico: tali vincoli risultano infatti contrari anche all’interesse della coppia adottante.
È del tutto evidente che l’imposizione di limiti rigidi comporta inevitabilmente delle esclusioni e, con riferimento al tema che qui si affronta, una drastica riduzione del numero di minori adottabili.
Di contro, ridurre il numero dei minori adottabili significa diminuire in modo significativo anche le possibilità per la coppia di giungere effettivamente all’adozione. Ciò avviene nonostante l’impegno materiale, economico, affettivo e psicologico, protratto spesso per diversi anni, che la coppia è chiamata a sostenere, senza poi pervenire ad alcun esito adottivo.
Inoltre, alcuni vincoli posti da taluni Tribunali – si pensi, ad esempio, ai limiti relativi a problemi di salute lievi e risolvibili – finiscono per assumere un carattere assoluto. È infatti difficilmente ipotizzabile che un minore in stato di abbandono non presenti alcuna problematica, anche minima, di salute. Vi sono poi decreti che escludono dall’adozione minori che potrebbero, in futuro, sviluppare determinate patologie, le quali, per loro natura, potrebbero manifestarsi solo molto tempo dopo l’adozione e non essere accertabili preventivamente.

Le motivazioni di carattere ideale

Accanto a queste motivazioni, che possono definirsi concrete e pragmatiche, ma certamente reali e di fondamentale importanza, ve ne sono altre di carattere più ideale, ma non per questo meno essenziali.
Si pensi, innanzitutto, al concetto stesso di adozione quale disponibilità della coppia ad accogliere un minore, così come originariamente delineato dalla Legge n. 184/1983. Si tratta di un principio tuttora valido e che non lascia la coppia priva di tutela, poiché le esigenze della stessa sono sempre state e continuano a essere prese in considerazione in modo determinante, sia nel procedimento di rilascio del decreto di idoneità, sia nella successiva fase di abbinamento.
Nel procedimento giudiziario per la concessione dell’idoneità all’adozione, quest’ultima viene valutata in relazione a quello che può definirsi un sano desiderio di genitorialità, ovvero il profondo bisogno della coppia di diventare genitori.
L’idoneità all’adozione non è legata a una forma di generosità o al semplice “voler fare del bene”. La ratio dell’adozione non è “adottare un bambino per toglierlo dalla strada”, bensì “adottare un bambino per renderlo figlio e diventare genitori”. È evidente che nell’adozione è insito anche un aspetto solidaristico, ma esso rappresenta una conseguenza naturale e non la finalità primaria.
Ciò dimostra come la disponibilità all’adozione debba essere ampia, ma debba anche fondarsi su una profonda esigenza interiore della coppia, che viene accuratamente valutata nel percorso adottivo.
Va inoltre ricordato che, all’interno del procedimento adottivo, è sempre prevista una tutela anche per la coppia: esistono infatti situazioni estreme (adozioni special needs, patologie irreversibili, gravi disabilità, ecc.) per le quali sono previsti canali adottivi differenti rispetto alla procedura ordinaria. In tali casi, la disponibilità della coppia deve essere espressa in modo chiaro, esplicito e ulteriore.

Adozione e discriminazione

Come emerge da quanto esposto, alcuni limiti sono già insiti nella procedura e sono posti a esclusiva tutela della coppia. Altri vincoli, invece, del tutto ingiustificati – come quelli sopra riportati a titolo esemplificativo – non trovano alcuna reale motivazione e devono pertanto essere censurati.
In questi casi ci si trova di fronte a decreti che pongono divieti basandosi esclusivamente sui desiderata della coppia, senza alcuna considerazione per l’altro soggetto fondamentale del rapporto adottivo: il minore.
Si assiste così a una totale esclusione dell’attenzione verso il minore che, pur non essendo parte processuale, è – o dovrebbe essere – il beneficiario ultimo della procedura di rilascio dell’idoneità e che, invece, non riceve alcuna tutela effettiva.
Tale prassi costituisce inoltre una forma indiretta di discriminazione nei confronti di tutti quei minori abbandonati che vengono esclusi dalla possibilità di essere adottati a causa dei limiti imposti dal Tribunale.
Ciò che risulta maggiormente grave è che tutto questo avviene attraverso canali giudiziari, per mezzo di decisioni assunte da organi dello Stato – i Tribunali per i Minorenni – che sono istituzionalmente preposti alla tutela dei diritti dei minori.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati