Adozione internazionale. Quando il Tribunale dei Minorenni considera presentata la dichiarazione di disponibilità?

Spettabile Ai.Bi.

nel mese di aprile abbiamo inviato al Tribunale di Palermo la documentazione necessaria per presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione, ricevendo un’ immediata  risposta di avvenuta ricezione con successive email inviate al medico legale e alla Asl di appartenenza per dare il via all’istruttoria. Ora però è trascorso più di un mese e non siamo stati ancora contattati dai servizi sociali, è normale?

Grazie Sandro e Monica

Gentilissimi Sandro e Monica,

l’art. 22 della L 184/83 prevede che coloro che intendano adottare un bambino presentino domanda al Tribunale per i Minorenni.

Il comma 3 dello stesso articolo, stabilisce inoltre che il Tribunale, verificati i requisiti dettati dall’art 6 (matrimonio stabile da almeno tre anni, determinazione del rapporto di età tra l’adottato e l’adottante, capacità di educare, istruire e mantenere uno o più minori), trasmetta ai servizi sociali il fascicolo, perché svolgano l’istruttoria psico –sociale.

Il lasso temporale entro cui il fascicolo debba essere trasmesso ai servizi sociali, non è indicato all’interno dell’articolo, mentre il comma 4 sottolinea come l’attività istruttoria debba concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

Il comma 3 dell’art 29 bis (dedicato alla richiesta d’idoneità per l’adozione di un minore straniero) prevede inoltre l’obbligo del Tribunale di trasmettere tutta la documentazione entro 15 gg dal ricevimento, ai servizi sociali competenti.

Gentilissimi Sandro e Monica, in base quindi a quanto previsto dal legislatore, il Tribunale, a cui avete presentato domanda di adozione, ha il dovere di  trasmettere entro 15 giorni il fascicolo ai servizi (salvo che consideri la vostra domanda carente nei requisiti fondamentali, come ad esempio nel caso in cui la domanda di adozione sia presentata senza che la coppia sia sposata).

I servizi entro 120 giorni dal ricevimento avranno il compito di completare l’istruttoria e depositare la relazione.

Occorre tuttavia precisare che tutti i termini indicati non possono essere considerati perentori

Ciò significa che la legge prevede dei termini ma non stabilisce cosa succeda qualora non sano rispettati.

Carissimi Sandro e Monica, riassumendo: qualora abbiate presentato domanda di idoneità corredata da tutti i documenti richiesti in cancelleria (certificato di nascita; certificati economici; casellario giudiziale dei richiedenti; attestazione che tra i coniugi adottanti richiedenti non sussista separazione personale neppure di fatto; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori; certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico)  e siano decorsi più di quindici giorni, avete la possibilità di  verificare se la stessa sia stata trasmessa ai servizi sociali competenti.

Non esiste un termine invece per l’inizio dell’istruttoria da parte dei servizi, ma l’ordinamento stabilisce esclusivamente che gli stessi sono tenuti a presentare relazione entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione.

Gentilissimi Sandro e Monica, sperando di esservi stati di aiuto, vi auguriamo di concludere al più presto questa prima tappa del percorso che vi porterà all’incontro con vostro figlio.

Lorenza Persona – Desk Adozioni Internazionale