Adozione Internazionale. Siamo residenti all’estero: possiamo adottare con un ente italiano?

Cara Ai.Bi.

siamo una coppia di ultracinquantenni residenti all’estero da anni. Vorremmo accogliere nella nostra vita un bambini bisognoso di famiglia ma, purtroppo, nel Paese in cui attualmente viviamo, la strada dell’adozione ci è preclusa.

Dovendo rientrare in Italia nel prossimo futuro, ci chiedevamo se fosse possibile adottare con voi o con un altro ente italiano.

Carlo e Martina

Cari Carlo e Martina,

la procedura da seguire cambia in base al tempo da cui siete residenti all’estero, dal tempo che intendete o prevedete di rimanerci, dal fatto che decidiate di adottare un minorenne dichiarato adottabile in Italia oppure attivare una procedura di adozione nel paese straniero per l’adozione di un bambino originario di altri Paesi e ancora dal fatto che il Paese dove avete attuale residenza abbia o meno ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993 sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

Se, in quanto cittadini italiani, siete stabilmente residenti all’estero (e cioé da almeno due anni) in un paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1993, l’Adozione Internazionale – sia di un bambino dichiarato adottabile in Italia che di un bambino originario di altri paesi – viene fatta seguento le procedure stabilite nella Convenzione, e quindi passando dall’autorità centrale straniera e dagli enti autorizzati nel posto. Quindi se siete in un Paese in cui è presente un ente italiano la risposta è si.

Se invece la residenza è in un Paese che non ha ratificato la Convenzione, la domanda va presentata al Console italiano competente nel territorio straniero di residenza che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero da meno di due anni non è possibile farsi seguire all’estero e si seguono due diverse procedure a seconda che si intenda adottare un bambino italiano, o comunque dichiarato adottabile in Italia o che si voglia adottare attraverso l’adozione internazionale un qualsiasi altro minore. Anche se, infatti, il Paese straniero consente l’adozione di residenti da meno di due anni, occorre fare attenzione perché il riconoscimento del provvedimento straniero in quel caso non è previsto neppure se si tratta di un Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1993. Viceversa l’adozione pronunciata dall’autorità competentedi un Paese straniero su richiesta di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

Ove risediate all’estero da meno di due anni, quindi, è possibile presentare domanda di idoneità all’adozione al Tribunale per i minorenni competente sul territorio in cui avevate la vostra ultima residenza in Italia oppure al Tribunale per i minorenni di Roma, preferibilmente specificando in questo caso quando prevediate di rientrare in Italia e se la richiesta sia rivolta o meno all’adozione di uno specifico minorenne adottabile in Italia.

In tutti i casi, la fase della dichiarazione di idoneità, o comunque della verifica dei requisiti di tipo psico-sociale, richiede la prossimità territoriale con chi è tenuto a effettuare la valutazione.

Se quindi ritenete di trasferire nuovamente in Italia, e a breve scadenza, la residenza, è probabilmente più opportuno attendere la nuova organizzazione della vita familiare.

Avv.Enrica Dato

Ufficio Diritti – Ai.Bi. – Amici dei Bambini