deducibilità adozione a distanza

Adozione internazionale. Spese per post adozione: ecco quando sono deducibili

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza con una risoluzione. Sgravi fiscali solo in presenza di richieste da parte del Paese d’origine

deducibilità adozione a distanzaLe spese per le verifiche post adozione internazionale? Sono deducibili, anche se solo in presenza di un accordo bilaterale tra l’Italia e il Paese d’origine del bambino. Con la risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019, infatti, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per gli incontri successivi al provvedimento di adozione, che servono a verificare il corretto inserimento del bambino nel nuovo contesto sociale e famigliare.

In linea generale, come specificato anche dalla risoluzione numero 77/E del 2004, queste spese non sarebbero deducibili da un punto di vista fiscale. Tuttavia, dato che alcuni Paesi richiedono questi incontri, in applicazione di accordi bilaterali stipulati con l’Italia, con l’elaborazione di periodiche relazioni circa la situazione del minore, in questi casi specifici la deducibilità diviene fattibile, come illustrato dalla circolare 7/E del 2018.

Quest’ultima, però, aveva generato un po’ di confusione rispetto alla 77/E del 2004. Ecco perché l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno emettere una nuova risoluzione che chiarisse i termini delle due precedenti. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che relazioni e incontri vengono, nei casi di accordi bilaterali precisi, a far parte dell’iter adottivo, divenendo equiparate alle altre spese sostenute durante l’iter medesimo.