Adozione. Sono una donna single di 53 anni: so che avete bimbi con dei problemi, bimbi grandi che forse nessuno vorrà mai

So che per le adozioni normali bisogna essere coniugati. Ma so che ci sono delle deroghe nel caso di bimbi in difficoltà oppure grandi e, quindi, destinati a non trovare famiglia

Buonasera,
sono una donna di 53 anni, con un’ottima posizione economica e lavorativa. Purtroppo non sono sposata, non ho figli e non ho nipoti perché ho perso un fratello di 26 anni a causa di un incidente in moto. So che avete bimbi con dei problemi, alcuni più gravi altri meno… Bimbi grandi che forse nessuno vorrà mai, arriveranno alla maggiore età e mi domando che ne sarà di loro. Mi domando: esiste la possibilità, per una persona come me, di potersi prendere cura di un bimbo, anche grande, e di dargli le attenzioni, il supporto e le cure di cui ha bisogno? Ho una mamma giovane, infermiera, tantissimi cugini con figli che rappresenterebbero una grande famiglia. So che per le adozioni normali bisogna essere coniugati. Ma so che ci sono delle deroghe nel caso di bimbi in difficoltà oppure grandi e, quindi, destinati a non trovare famiglia. Se è possibile, anche se è difficile, fatemelo sapere. Ho tanto, tantissimo da dare anche ragazzi che si avvicinano alla maggiore età e che potrei frequentare fino al raggiungimento della suddetta e, poi, potrei adottare da maggiorenni.
Chissà quanti ce ne sono, ma non so come trovare una struttura che mi aiuti. Attendo vostre, col cuore in mano.
(lettera firmata)

Gentilissima,
innanzitutto grazie per averci scritto e aver dato la disponibilità all’accoglienza di alcuni bambini, i cui appelli abbiamo pubblicato nella nostra rubrica “Figli in attesa”.
Purtroppo, come lei ben sottolinea, l’adozione come persona singola non è attualmente consentita dalla legislazione italiana, sebbene ex art. 44 della legge 184/83 e successive modifiche, venga contemplata, tra le adozioni in casi speciali, anche l’adozione fatta da persone non unite in matrimonio.
Per chiarezza, copio qui sotto una delle FAQ della Commissione Adozioni Italiana in proposito:

A1. La persona non coniugata, o single, può richiedere l’adozione internazionale di un minore?

La regola generale vigente in Italia è che solo le coppie sposate possono realizzare un’adozione legittimante (per adozione legittimante si intende quella che crea un rapporto di filiazione identico a quello che c’è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori). Questo vale sia per l’adozione nazionale, sia per l’adozione internazionale. Tuttavia, nel 2005 la Corte Costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto (nell’ambito dei c.d. soggiorni di risanamento) si pronunciò nel senso dell’ammissibilità dell’adozione internazionale negli stessi casi (casi particolari) in cui è ammessa l’adozione nazionale (cfr. l’ordinanza 347/05). La Corte ha cioè ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:
– quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori
– nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
– nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d’età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all’adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l’adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).

Il single può pertanto essere dichiarato, dal Tribunale per i minorenni, idoneo all’adozione internazionale di un minore che si trovi nelle predette condizioni. Tuttavia, l’adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del Paese d’origine medesimo deciderà che l’adozione da parte del single effettivamente corrisponde all’interesse del minore.
Stante quanto sopra, quindi, si potrebbe procedere solo nel caso in cui ci fosse pregressa conoscenza e rapporto tra lei e un minore straniero in condizione di adottabilità per il quale è possibile l’adozione da parte di singoli nel rispettivo Paese di origine.

Diverso è il discorso per l‘affido ed eventualmente per l’adozione nazionale, perché tutto viene gestito in Italia ed è ipotizzabile sia un affido che poi sfoci in un’adozione, sia un’eventuale adozione in casi particolari. Per questo la invito a contattare il Tribunale dei Minorenni competente per la sua città di residenza e i Servizi Sociali locali, con i quali instaurare un dialogo in merito.
Grazie ancora del suo interessamento, rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
Monica Colombo. Ufficio Adozione Internazionale Ai.Bi.