Affido. Si può richiedere il congedo parentale?

Il congedo parentale è un diritto di ogni genitore, madre e padre. Ma è possibile richiederlo anche in caso di affido familiare? La risposta degli esperti di Ai.Bi.

Durante uno dei tanti incontri organizzati da Ai.Bi. per informare e approfondire i temi dell’affido familiare, una delle domande emerse riguarda il congedo parentale. Nonostante si tratti di una questione piuttosto tecnica, può essere utili e importante conoscere le modalità di richiesta e quali sono i requisiti necessari per usufruirne. 

Il congedo parentale

La lavoratrice o il lavoratore affidatari (in alternativa al congedo di maternità) possono usufruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo complessivo di 3 mesi da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato, qualunque sia l’età del minore all’atto dell’affidamento. 

È prevista un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione percepita immediatamente prima del congedo di maternità, ma alcuni contratti prevedono un’integrazione a carico dello stesso datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. 

Alle lavoratrici autonome spetta a condizione che il minore stesso all’atto dell’affidamento non abbia superato i 6 anni di età. Il padre affidatario lavoratore dipendente privato, entro il quinto mese dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno e può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione di due giorni di astensione spettante a quest’ultima. Per tali giorni di congedo è riconosciuta l’indennità pari al 100% della retribuzione, a carico Inps ed anticipata dal datore di lavoro.

Entro il primo anno dall’ingresso in famiglia affidataria del minore, indipendentemente dalla sua età, spettano agli affidatari lavoratori i riposi giornalieri (due ore retribuite, che diventano una sola quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore). I riposi giornalieri spettano al lavoratore padre anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Le ore di riposo riguardano ogni minore affidato, quindi raddoppiano se l’affidamento interessa due o più minori, entrati insieme in famiglia, anche se non sono fratelli.

Tipologie di lavoro

Con lavoro dipendente: il congedo parentale può essere usufruito entro 8 anni dall’ingresso del minore nella famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia si ha diritto a 6 mesi di congedo (tra i due coniugi) + indennità del 30% indipendentemente dal reddito, per i periodi eccedenti i 6 mesi e fino ad un massimo di 11 mesi si ha diritto al congedo ma l’indennità è subordinata alle condizioni di reddito, dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia l’indennità è subordinata alle condizioni di reddito;

Con lavoro autonomo: il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di 3 mesi, entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia;

Con lavoro parasubordinato: il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di 3 mesi, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.

Bambini con malattia

In caso di malattia del bambino si ha diritto al congedo e gli affidatari possono assentarsi dal lavoro:

In maniera illimitata: per la malattia di ogni bambino in affido fino al compimento dei 6 anni di età;

Per 5 giorni l’anno: per la malattia del bambino in affido dal 6° anno e fino al compimento dell’8° anno di età; tale congedo può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare se il minore in affidamento ha fra i 6 ed i 12 anni d’età.

Bambini con handicap

Gli affidatari di bambini con handicap, la cui disabilità e situazione di gravità risulta attestata con apposita certificazione, hanno diritto alternativamente alle seguenti agevolazioni:

Prolungamento del periodo di congedo parentale: nei primi otto anni del minore, anche per periodi non continuativi fino ad un massimo di tre anni;

Due ore di permesso giornaliero: fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, anche frazionabile con il limite minimo di un’ora;

• Giorni di permesso mensile retribuito: Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono, per i lavoratori privati, sulla tredicesima mensilità. I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100%. I genitori affidatari di bambini e ragazzi con handicap in situazione di gravità, possono fruire di due anni di congedo retribuito, durante il quale non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Ai.Bi. Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito dell’Associazione!