Affido. Obbligo di ascolto delle famiglie affidatarie da parte dei Tribunali dei Minori

Carissime famiglie,

come forse già sapete, con la legge 173 del 19 ottobre 2015 sono state apportate alcune modifiche alla legge 184/83 sull’affido familiare.

In particolare rileviamo che è stato introdotto il diritto alla continuità degli affetti dei bambini e dei ragazzi in affidamento familiare per assicurare “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari anche nei casi in cui il minore “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”.

Prevede anche che gli affidatari, se in possesso dei requisiti per l’adozione di cui all’art. 6 della legge 184/83, possano chiedere di adottare i minori qualora dichiarati adottabili durante il periodo dell’affidamento.

Inoltre il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, prevedendo l’obbligo del loro ascolto da parte del giudice  (pena la nullità del procedimento)  e la possibilità di presentare memorie.[1]

Questa ultima importante novità, è stata, e lo è ancora, oggetto di confronto e di dibattito nel mondo giuridico e tra gli operatori pubblici e privati che si occupano di affidamento familiare.

Come Tavolo Nazionale delle Associazioni/Reti familiari per l’affido vi scriviamo questa “lettera aperta” per parteciparvi quanto finora è emerso da questo confronto. Queste note  rappresentano una “prima riflessione” sul tema dell’ascolto e fa seguito al documento più ampio di commento alla legge 173/2015, già realizzato l’anno scorso in collaborazione con il Coordinamento nazionale servizi affidi.[2]

Partendo da una nostra lettura della legge abbiamo provato a mettere in fila alcune questioni relative ad aspetti concreti in cui si formalizza la convocazione ed il successivo colloquio con il giudice, in quanto le prime applicazioni delle norme da parte dei tribunali per i minorenni, hanno evidenziato modalità di svolgimento delle audizioni diversificate.[3]

Il fine di questa lettera è di fornire agli affidatari un quadro di sintesi delle novità introdotte e degli strumenti che gli sono stati riconosciuti per contribuire al perseguimento del miglior interesse del minore accolto

La convocazione degli affidatari da parte del giudice

Innanzitutto la legge afferma che il giudice deve convocare gli affidatari, per ascoltarli, prima di decidere sul futuro dei minori da loro accolti.

Prima dell’approvazione della legge 173/2015 l’ascolto degli affidatari era “previsto, ma non sempre attuato, oppure veniva realizzato tramite i servizi sociali che riportavano al Giudice il pensiero degli affidatari. Ora la mancata convocazione o l’ascolto indiretto degli affidatari rendono nullo il procedimento.

L’esperienza ha dimostrato gli effetti positivi di tali audizioni rivelatesi molto utili ai fini della valutazione dell’effettiva situazione del minore e delle decisioni conseguenti da parte dei giudici.

Occorre innanzitutto evidenziare che la norma non indica quale sia l’oggetto dell’audizione degli affidatari. Il contenuto di tali audizioni, dipende altresì dal tipo di procedimento in cui lo stesso è effettuato (procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità).

L’attuale prevalente orientamento, sulla base delle riflessioni finora espresse da più soggetti, propende per ritenere che la legge non riconosca agli affidatari il ruolo di “parte processuale”.

Lo sono il Pubblico Ministero, i genitori ed il minore legalmente rappresentato dal tutore e/o dal curatore.

Il non essere parte processuale comporta il non poter fare ricorso, da parte degli affidatari, avverso ai provvedimenti della Magistratura.

Una seconda novità della legge è la possibilità da parte degli affidatari di presentare al giudice memorie sull’andamento dell’affidamento, con le quali rappresentare ogni circostanza utile a documentare la situazione del minore e i legami affettivi da lui sviluppati nel corso dell’affidamento

Essi possono quindi interloquire direttamente con la magistratura come titolari di un diritto, e non di meri fruitori di una concessione discrezionale da parte del singolo magistrato.

La finalità dell’ascolto

La finalità dell’ascolto degli affidatari è quella di fornire all’Autorità Giudiziaria una conoscenza complessiva del minore. In tal modo le decisioni dell’Autorità Giudiziaria  potranno fondarsi su di una base di conoscenza più ampia con riferimento, in particolare, alla situazione del minore presso gli affidatari.

A titolo esplicativo segnaliamo quindi l’esigenza di fornire:

·         informazioni riguardanti la sua vita quotidiana: le sue relazioni con i componenti la famiglia affidataria anche allargata, con la rete amicale, con gli insegnanti ed i compagni di scuola, le attività ricreative/sportive da lui praticate;

·         notizie sui rapporti con la famiglia d’origine, la frequenza degli incontri, il comportamento ed il vissuto del minore al riguardo, riportando, per quanto possibile, fatti e non solo impressioni.

Comunicare esperienze, fatti e vissuti, è utile al giudice per comprendere in modo approfondito la situazione, permettendogli una valutazione che tenga conto di tutti i diversi fattori in gioco.

Può anche accadere che il giudice richieda agli affidatari la loro disponibilità a continuare l’accoglienza del minore loro affidato o a proporsi quale famiglia adottiva, qualora il minore venisse dichiarato adottabile

È importante che la famiglia sia preparata a rispondere, esprimendo liberamente le proprie disponibilità o indisponibilità e motivazioni, sia al proseguimento dell’affido, anche di lunga durata, o ad una eventuale disponibilità all’adozione, senza timore di subire condizionamenti.

Desideriamo ancora ricordare che quanto espresso dagli affidatari in merito al proseguimento dell’affido o all’eventuale adozione, nel corso dell’audizione, non dovrebbe in alcun modo inficiare i rapporti degli affidatari con il bambino, o con la sua famiglia di origine.

Chi deve essere ascoltato

L’equiparazione tra affidatari e collocatari costituisce il riconoscimento normativo del fatto che,  sia la famiglia affidataria che quella in cui i servizi sociali “collocano” i minori, devono essere ascoltate obbligatoriamente dal giudice essendo irrilevante che il decreto di affido emesso dal Tribunale non contenga il nome degli affidatari ma disponga l’affido all’ente territoriale con “collocamento” presso una famiglia affidataria individuata dai servizi sociali.

Da chi devono essere ascoltati

L’audizione degli affidatari può essere effettuata sia da parte di un giudice togato che di un giudice onorario.

È possibile che il giudice ritenga che all’audizione debba partecipare il difensore della famiglia di origine, al fine di attuare un contradditorio pieno con i destinatari dei provvedimenti limitanti la responsabilità genitoriale.

In tali casi, si auspica, che l’audizione venga svolta  ponendo grande attenzione alle esigenze di riservatezza della famiglia affidataria.

Nelle specifiche situazioni in cui è necessario continuare a tenere riservata l’identità degli affidatari,  potrebbe essere proposto un loro “ascolto protetto”, al fine di evitare contatti tra adulti, ma salvaguardando allo stesso tempo il diritto alla difesa della famiglia di origine, attraverso un contradditorio preventivo, e cioè consentendo alla difesa di proporre al giudice domande da porre agli affidatari.

Si fa presente che nel procedimento, i minori sono rappresentati dal curatore e/o dal tutore  che ne tutela il superiore interesse.

La deposizione degli affidatari

Al termine del colloquio è bene che la deposizione sia sottoscritta dagli affidatari stessi.

Quando una famiglia è accompagnata dal rappresentante di una Associazione da lei indicata, è possibile che il Giudice chieda anche ad esso di sottoscrivere le dichiarazioni.

Cosa sono le memorie che si possono presentare

Gli affidatari possono presentare in qualsiasi momento delle memorie, cioè una comunicazione scritta (meglio se con deposito presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni o con raccomandata con ricevuta di ritorno) al giudice competente sul minore, quando nel corso dell’affidamento si verificano fatti gravi che a parere degli affidatari stessi devono essere portati urgentemente a conoscenza del magistrato, oltre che del Servizio.

È utile evidenziare che  le dichiarazione rese dagli affidatari e le memorie presentate,  costituiscono parte degli atti del procedimento e quindi che saranno visionate dalle altre parti (curatore e/o tutore del minore, legale dei genitori d’origine, pubblico ministero).

Per le particolari situazioni protette in cui l’identità degli affidatari non deve essere divulgata, è possibile concordare con i servizi sociali e l’Autorità Giudiziaria modalità di audizione degli affidatari e di presentazioni delle memorie che garantiscano l’anonimato degli stessi; ad esempio il tutore in alcune realtà sottoscrive una dichiarazione in cui afferma di essere a conoscenza dell’identità degli affidatari.

La partecipazione delle Associazioni alle audizioni

La legge 184/83 e successive modifiche stabilisce che “il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari”.

Anche se non espressamente previsto dalla legge 173/15, si ritiene, che proprio in questa fase delicata, la famiglia che lo desidera, possa chiedere di essere assistita dal rappresentante dell’associazione, nell’audizione presso l’autorità giudiziaria.

Non essendoci però una norma che lo imponga, e possibile che alcuni giudici manifestino il loro dissenso a questa presenza durante l’audizione.

Carissimi,

come già scritto, queste indicazioni sono dei suggerimenti.

È possibile che nelle vostre convocazioni vi siate già imbattuti in altri problemi, o questo potrà avvenire ancora.

Vi invitiamo a segnalarceli così come se incontrate buone prassi attuate da qualche Giudice.

L’ascolto degli affidatari è una parte del percorso dell’affido, che è un progetto molto più ampio.

Ma è una opportunità che la legge oggi vi da, che va nella direzione di riconoscere sempre più il ruolo insostituibile delle famiglie affidatarie come risposta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi in difficoltà per offrir loro un’accoglienza familiare.

LE ASSOCIAZIONI/RETI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

AIBI (Associazione Amici dei Bambini), ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA, BATYA (Associazione per l’Accoglienza, l’Affidamento e l’Adozione), Ass. Naz. FAMIGLIE NUMEROSE, CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili),  CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), Coord. AFFIDO ROMA (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all’albo per l’affido del Comune di Roma), Coordinamento CARE, COREMI – FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia),  PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia),  UBI MINOR (Coordinamento Toscano per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi). [1] – Art. 2 legge 173/2015, comma 1. All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n. 184, e successive  modificazioni,  l’ultimo  periodo  è sostituito   dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia  collocataria  devono essere convocati, a pena di  nullità,  nei  procedimenti  civili  in materia  di  responsabilità  genitoriale,  di   affidamento   e   di adottabilità relativi  al  minore  affidato  ed  hanno  facoltà  di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».
[2] – Tavolo nazionale affido e Coordinamento Nazionale Servizi Affido “Una legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva. Prime riflessioni sulle modifiche introdotte L. 173/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, gennaio 2016.
[3] Si ricorda che la legge 173 all’art. 1 comma 5, prevede l’ascolto del minore “che ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento” ai fini delle decisioni che il giudice dovrà assumere.