Affido. Parte la Commissione d’inchiesta parlamentare. Ecco quali poteri avrà

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge istitutiva, che prevede i compiti del nuovo organo

Parte la Commissione d’inchiesta sull’affido e le comunità. Nella Gazzetta Ufficiale numero 214 del 28 agosto 2020 è infatti stata pubblicata la Legge 29 luglio 2020, numero 107 avente ad oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Il progetto di legge, in prima istanza presentato dal capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, è stato approvato a larghissima maggioranza dall’aula. La commissione sarà composta, in base a quanto è scritto nella legge, da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dai presidenti di Camera e Senato in modo tale da garantire la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. La commissione avrà il compito di presentare alle camere una relazione entro la fine della presente legislatura, la XVIII.

Affido. Compiti ulteriori della Commissione d’inchiesta parlamentare

Compiti ulteriori della commissione saranno quelli di: verificare lo stato delle comunità che accolgono i minori e le condizioni dei minori all’interno di esse, verificando il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi ed effettuando controlli, anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare; verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e dell’art. 38 disp. att. c.c., dalla data di entrata in vigore della legge 219/2012 e gli esiti attuativi degli stessi; verificare le modalità operative dei servizi sociali di base e specialistici e il loro ruolo nel processo; verificare l’effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento (art. 3).La Commissione dovrà inoltre: valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; verificare se sia rispettato il principio secondo il quale l’allontanamento dalla stessa debba essere attuato solo quale misura residuale, in ogni caso esclusa se basata unicamente sulle condizioni di indigenza dei genitori.

Ulteriori prescrizioni della legge istitutiva della commissione, sono: il divieto ad esercitare le funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono, o sono legati da specifici rapporti di parentela con coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte della autorità giudiziaria o nei CdA delle società che le gestiscono, attribuendo alla commissione uno specifico dovere di controllo anche sul rispetto di tale disposizione; l’introduzione, prevista dall’articolo 9, di un comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983 numero 184 con il quale si stabilisce che nel provvedimento che dispone l’affidamento eterofamiliare del minore debba essere sempre specificato, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4, comma 3, il motivo per il quale non sia possibile la permanenza dello stesso nel nucleo familiare, né l’affidamento ad una famiglia e si sia dunque disposto l’inserimento in comunità.

Affido. La Commissione d’inchiesta parlamentare godrà di ampi poteri

La commissione, per l’espletamento delle proprie funzioni, godrà di ampi poteri quali quelli attribuiti all’autorità giudiziaria, potendo in particolare ottenere copie di atti e documenti sia dall’autorità giudiziaria stessa che da altri organi inquirenti, e ciò anche se tali atti siano coperti dal segreto, salva la facoltà dell’autorità giudiziaria di ritardarne la trasmissione solo per ragioni di natura istruttoria e solo fino a quando tali ragioni permangano (artt. 4 e 5). Inoltre, con riferimento ai casi oggetto di indagine, la commissione dovrà accertare che l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine sia stato disposto effettivamente quale ultima ratio, se siano stati posti in essere quegli interventi di sostegno e aiuto che la normativa pone come obbligo di Stato, Regioni ed enti territoriali. Dovrà inoltre verificare che, dopo aver disposto l’affido, il giudice abbia compiuto l’attività di vigilanza allo stesso demandata e dovrà vagliare la tempestività ed efficacia del controllo spettante ai servizi sociali durante tutto il periodo in cui l’affido si sia svolto e che sia stata compiuta l’opera di sostegno educativo e psicologico anch’essa affidata ai servizi sociali che, ai sensi dell’articolo 5 della già citata legge 184 del 1983 devono altresì agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa.