Affido. Quali requisiti deve avere la coppia per trasformare l’affido in adozione?

Nel 2015 il legislatore ha affermato, la possibilità di consolidare definitivamente il rapporto affettivo tra genitori affidatari e minori dati in affido purché vi siano alcuni presupposti, vediamo quali…

Farsi famiglia accogliente, vuol dire aprire le porte della propria casa e del proprio cuore ad un minore che si trovi in una situazione di temporanea difficoltà familiare, in attesa che la situazione in famiglia migliori. Caratteristiche essenziali dell’istituto dell’affido sono quindi la temporaneità e il mantenimento dei rapporti tra il giovane e la sua famiglia d’origine in vista del futuro rientro in casa.

Eppure, vi sono alcuni casi, eccezionali, in cui l’affido può tramutarsi in un’adozione… vediamo insieme quali, grazie all’aiuto di quanto riportato sul portale Diritto.it

Con la legge 173 del 2015, intitolata: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, Il legislatore ha affermato, per la prima volta, la possibilità di “consolidare definitivamente il rapporto affettivo realizzato negli anni tra genitori affidatari e minori affidati” grazie al passaggio dall’istituto dell’affido a quello dell’adozione, riconoscendo alla famiglia affidataria una via preferenziale, qualora sia nato con il minore dato in affido, un consolidato rapporto affettivo significativo, stabile e duraturo.

I requisiti

Perché ciò si concretizzi però, è necessaria la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’adozione (art.6 lg n.184/1983) ossia la presenza di un rapporto di coppia stabile“l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni” ma “Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”.  Il rispetto della differenza di età tra adottante e adottato prevista dall’ordinamento: “l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando” e il possesso del decreto di idoneità all’adozione.

Qual è la procedura?

Il tribunale per i minorenni dovrà dichiarare “lo stato di adottabilità del minore della durata di un anno”

Una volta trascorso il termine, il Tribunale ascolterà i genitori affidatari che vogliano adottare il minore e anche il minore che abbia compiuto i 12 anni di età, mentre il minore di 14 anni dovrà manifestare il suo consenso ad essere adottato.

Saranno poi ascoltati, sottolinea  Diritto.it anche “il pubblico ministero, il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza e di sostegno durante l’affidamento, ad esempio, i servizi sociali del luogo nel quale il minore risiede oppure ha il domicilio”.

Solo dopo il Tribunale potrà decidere ed emettere sentenza.