Agenzia delle entrate: ecco come avviene la detrazione del 50% delle spese per l’adozione internazionale

dichiarazione dei redditiI neogenitori adottivi potranno dedurre il 50% delle spese sostenute per l’adozione in proporzione all’esborso effettuato da ognuno di essi. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 17 diramata venerdì 24 aprile, in vista del più importante adempimento fiscale dell’anno: la dichiarazione Unico o 730 per i redditi del 2014.

La circolare fornisce diversi chiarimenti su alcune questioni interpretative relative agli oneri detraibili e dedica un paragrafo specifico alle adozioni internazionali.

Per poter ottenere la deduzione in questione è necessario che le spese sostenute siano state tutte certificate in modo assolutamente trasparente dall’ente autorizzato a cui i coniugi hanno affidato il mandato per la procedura adottiva. “Per motivi di semplificazione legati alle obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto le spese – si legge nella circolare –, i coniugi potranno specificare all’ente autorizzato anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi”.

Nello specifico, la nota dell’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta a due aspetti. In primo luogo, quali siano le modalità di suddivisione tra i due coniugi del 50% detraibile.  E poi se, in presenza di un coniuge a carico dell’altro, quali siano le percentuali in base all’effettivo sostenimento.

Relativamente alla prima delle due questioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il legislatore “abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute”. Se i costi sono stati pagati da entrambi i neogenitori, quindi, la deduzione dovrà essere suddivisa tra i due coniugi in proporzione alla spesa sopportata da ognuno di loro.

In sostanza, se l’ente certifica, sulla base delle dichiarazioni rese dai neogenitori, che i costi di adozione sono stati sopportati da entrambi in egual misura, anche la deduzione delle spese sarà identica per i due coniugi: ciascuno potrà dedurre solo il 25% dell’esborso sostenuto. Se invece le dichiarazioni rese dalla coppia attestano che le spese sono state sopportate in misura differenziata, ciascuno potrà dedurre la quota in proporzione a quanto certificato.

Ciò risolve anche la seconda questione. Infatti, nel caso in cui i costi dell’adozione siano stati sostenuti solo da uno dei neogenitori – in quanto l’altro è a carico del primo – la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha effettuato la spesa nella misura del 50%, cioè il massimo previsto dalla legge.

 “Per le spese sostenute nell’anno 2014 – conclude l’Agenzia delle Entrate –, i coniugi potranno rendere le dichiarazioni anche in occasione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente”.

 

 

Fonti: Fisco e Tasse, Agenzia delle Entrate