Il Governo in aiuto delle famiglie: congedo parentale all’80% dello stipendio

Una modifica della legge di Bilancio estende a sei i mesi di congedo parentale all’80% della retribuzione. Novità anche per i lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto l’aumento dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità, da fruire entro i sei anni di vita del figlio.

Chi può usufruire dell’indennità parentale

II beneficio opera nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia di quello pubblico, in alternativa tra i genitori, a condizione che il congedo di maternità oppure quello di paternità cessi dopo il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti che hanno concluso i periodi di congedo il 31 dicembre 2022, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata.

Che cosa prevede la legge italiana

La  norma prevede il diritto a 5 mesi di maternità obbligatoria retribuiti all’80% dello stipendio, con periodi facoltativi al 30%, da suddividere così: 2 prima iul parto e 3 dopo. In alternativa uno prima della nascita e 4 dopo.
Secondo la legge entrambi i genitori hanno la possibilità di usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi.
I mesi diventano 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. I primi 9 mesi sono indennizzati al 30% i restati non sono indennizzati.

Novità e regole generali

Con la modifica della legge di Bilancio 2022, oltre ai 5 mesi all’80% della retribuzione è possibile avere un sesto mese di congedo sempre all’80%.
Rimangono invariate le regole generali. Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro un limite complessivo di 10 mesi, elevato a 11 mesi nel caso ci sia un solo genitore o un genitore con l’affidamento esclusivo del bambino.
Questo diritto spetta a:
madri che lavorano, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo oppure frazionato. Per un totale di non più di sei mesi;
padri lavoratori, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Periodo che può raggiungere i sette mesi, come scritto sopra, quando ci sia un unico genitore o un genitore con l’affidamento esclusivo del bambino.
L’lnps ha chiarito che:
i periodi di congedo parentale dal 1 gennaio 2023 per genitori lavoratori dipendenti con figli di età inferiore a sei anni sono indennizzati all’8o% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
i periodi successivi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione;
i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di modi 11 mesi, non sono indennizzati. A meno che il genitore interessato abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In questo caso sono l’indennizzo è del 30% della retribuzione.

L’estensione dell’indennità ai lavoratori autonomi

Dal 13 agosto 2022, non solo alle lavoratrici, ma anche ai lavoratori autonomi genitori è esteso il diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
La legge include anche le adozioni e gli affidamenti.
Non solo la madre, quindi, ma anche il padre ha diritto ai tre mesi di congedo parentale a decorrere dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Gestione separata

Il congedo parentale entro i 12 anni di vita o, in caso di adozione o affidamento, dall’ingresso in famiglia (o in Italia) del minore spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata come collaboratori coordinati e continuativi e categorie assimilate o come professionisti.