Assegno Unico: si può richiedere anche senza ISEE

Per calcolare l’importo corretto dell’Assegno Unico è necessario l’ISEE che, però, può essere presentato anche successivamente alla domanda, ricevendo, inizialmente, la cifra minima prevista di 50 euro a figlio.

Con il via delle richieste per l’Assegno Unico dall’1 gennaio è partita anche la “corsa all’ISEE”, tanto che trovare ancora una disponibilità in qualche CAF in tempi brevi è diventata impresa ardua.
Ma se la presentazione dell’ISEE è fondamentale per il calcolo dell’importo corretto dell’assegno, non è comunque una “condizio sine qua non”: ovvero, si può fare domanda per l’Assegno Unico anche senza ISEE. Basta tenere in conto che, in questo caso, si percepirà l’importo minimo previsto: 50 euro per figlio a carico.

Senza ISEE l’Assegno Unico previsto è di 50 euro a figli

Questa cifra è quella che viene comunque erogata a chi fosse in possesso di un ISEE pari o superiore a 50 mila euro, da qui la possibilità, per chi sa di superare facilmente tale soglia, di presentare subito la domanda per l’Assegno Unico senza pensare all’ISEE.
Ricordiamo, infatti, che anche la tempistica di presentazione della domanda è importante: tutte le domande arrivate entro il mese di febbraio, infatti, potranno ricevere i pagamenti a partire dal mese di marzo (tra il 15 e il 21); le domande arrivate successivamente riceveranno i pagamenti a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. Fino alle domande presentate entro il 30 giugno si ha diritto anche agli arretrati; per le domande da luglio in poi, invece, si riceveranno solo gli assegni a partire dal mese successivo.

L’ISEE può essere caricato anche successivamente alla domanda per l’Assegno Unico

Come detto, la domanda può essere presentata anche senza l’ISEE, caricando il documento in un secondo momento. Anche in questo caso, se l’ISEE viene elaborato entro la fine di febbraio, gli importi saranno fin da subito parametrati alla situazione economica del nucleo familiare, altrimenti verrà inizialmente erogata la quota minima prevista e, una volta che sarà presentato l’ISEE, l’importo dell’assegno verrà adeguato e verranno corrisposti anche gli eventuali conguagli dovuti. Anche in questo caso vale sempre il termine del 30 giugno: se l’ISEE arriva prima di tale data, i conguagli varranno per tutte le mensilità a partire da marzo. Dopo tale data, invece, la “nuova” cifra dell’Assegno, parametrata all’ISEE, varrà dalla mensilità successiva a quella di presentazione.