Assicurazione sulla vita: un’alternativa per i lasciti solidali

A partire dalla domanda di Sabrina, vediamo come funziona l’assicurazione per il caso di morte a favore di un terzo, uno strumento flessibile per garantire un sostegno sicuro ai propri cari o a terzi

L’assicurazione per il caso di morte è uno strumento poco conosciuto ma estremamente utile per garantire un lascito diretto e sicuro a una persona cara o a un soggetto terzo, al di fuori delle regole della successione ereditaria. Grazie alla sua flessibilità, consente di scegliere in libertà un beneficiario senza che questo debba far parte del proprio patrimonio ereditario. In questo articolo esploreremo come funziona e quali tutele offre.

La domanda

Buongiorno, un altro modo per lasciare dei beni dopo la propria morte a qualcuno è quello di stipulare un’assicurazione per il caso morte a favore di un terzo. Vorrei avere alcune ulteriori informazioni su questo argomento e come si rapporta alla successione.
Grazie,
Sabrina

Che cosa dice il Codice Civile

Il contratto di assicurazione per il caso di morte, disciplinato dall’articolo 1920 del Codice Civile, è un tipo di assicurazione sulla vita. Questo contratto consente a un soggetto, detto contraente, di stipulare una polizza a favore di un terzo, il beneficiario. Alla morte del contraente, il beneficiario riceverà l’indennizzo previsto.
Pur trattandosi di un contratto, la designazione del beneficiario è un atto unilaterale e non richiede il consenso o l’accettazione del beneficiario stesso. Tuttavia, deve essere comunicato all’assicuratore. Il diritto del beneficiario nasce dal momento della designazione e non dalla stipulazione del contratto, diversamente da quanto avviene nei contratti ordinari a favore di terzo.
In parole più semplici, l’assicurato può decidere liberamente di designare un beneficiario senza che questi debba esserne a conoscenza. L’atto diventa efficace con la stipula del contratto tra il contraente e l’assicuratore. Alla morte dell’assicurato, il diritto del beneficiario all’indennizzo diventa immediatamente esigibile.

Tutela delle somme assicurate

Il Codice Civile protegge le somme assicurative in maniera significativa: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare” (art. 1923, comma 1).
Inoltre, l’assicurazione per il caso di morte ha rilevanti implicazioni in ambito successorio.

Relazione tra assicurazione e successione

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquisisce un diritto autonomo che trova la sua fonte nel contratto stesso. Questo diritto non fa parte del patrimonio ereditario del contraente e non può essere oggetto di disposizioni testamentarie o devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.
In altre parole, il diritto del beneficiario non è acquisito a titolo successorio, ma per effetto diretto del contratto. Di conseguenza, l’indennizzo non entra nel patrimonio ereditario, ma viene trasferito direttamente dall’assicuratore al beneficiario.

Beneficiario designato come “erede”

Un caso frequente è quello in cui il contraente designa come beneficiario “l’erede”. Tuttavia, questo non sottopone l’indennizzo alle regole della successione ereditaria. Si tratta, infatti, di un criterio per individuare i beneficiari in base alla loro appartenenza astratta alla categoria degli eredi.
Per esempio, se il beneficiario è indicato come “erede legittimo”, saranno considerati tali coloro che, al momento della morte del contraente, risultano successibili per legge, indipendentemente dal fatto che accettino o meno l’eredità.
Questo meccanismo conferma che l’indennizzo segue le regole contrattuali e non quelle della successione ereditaria, mantenendo la sua autonomia giuridica e fiscale.
L’assicurazione per il caso di morte rappresenta uno strumento versatile e tutelato per disporre di beni a favore di terzi. Questo contratto consente di garantire una somma a una persona scelta senza che questa debba essere coinvolta nelle vicende ereditarie del contraente.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.