Bonus Renzi. 100 euro al mese in busta paga: che cosa cambia nel 2024? 

L’incentivo, che può arrivare fino a 100 euro al mese in busta paga, subisce per il 2024 alcune modifiche a seguito della riforma IRPEF. Ecco quali sono le novità e i criteri di calcolo per i lavoratori dipendenti

Il bonus Renzi, introdotto nel 2015 per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti, subisce alcune modifiche nel 2024 a seguito della riforma IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 6.2.2024, ha illustrato le novità e i criteri di calcolo del trattamento integrativo, che può arrivare fino a 100 euro al mese in busta paga.
Il bonus spetta ai soli dipendenti (non ai pensionati) con un reddito annuo compreso tra 8.174 e 28.000 euro. Il suo importo massimo è di 1.200 euro all’anno, ripartito in 12 mensilità. Il bonus si riduce progressivamente per i redditi superiori a 15.000 euro, in base alla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda dovuta.
Per il 2024, il bonus si applica ancora, ma con un diverso metodo di calcolo, necessario a compensare gli effetti dell’accorpamento dei primi due scaglioni d’imposta. Infatti, la riforma IRPEF ha previsto una riduzione progressiva per i redditi fino a 28.000 euro.
Questo comporta che i redditi tra 15.000 e 28.000 euro avrebbero un vantaggio fiscale rispetto agli anni precedenti, ma questo viene annullato dal nuovo calcolo del bonus. Di conseguenza, nel 2024 non cambia lo stipendio netto in busta paga con riferimento a questo bonus.
Il nuovo calcolo del bonus prevede che per i redditi fino a 15.000 euro, il bonus spetta se l’imposta lorda dovuta è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (che per il 2024 sono aumentate a 1.955 euro) diminuite di 75 euro in rapporto ai giorni di lavoro effettivi (così da tornare a un valore di 1.880 euro di detrazione massima).
Per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, il bonus spetta (in misura ridotta) se la somma delle detrazioni al 19% dell’IRPEF spettanti nell’anno d’imposta (spese mediche, interessi passivi del mutuo prima casa, ecc.) supera l’imposta lorda, con un importo del bonus pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Le detrazioni da considerare sono quelle previste dagli articoli 12, 13, 15 e 16-bis del TUIR, relative ai carichi di famiglia, al lavoro dipendente, ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione della prima casa, alle spese sanitarie e alle ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.
Il bonus viene erogato dal datore di lavoro in busta paga ogni mese, oppure a conguaglio a fine anno, in base alle informazioni disponibili. Per recuperare gli importi spettanti e non fruiti in busta paga, il bonus può essere richiesto anche tramite la dichiarazione dei redditi.
Il bonus eventualmente fruito deve essere indicato nel rigo C14 del quadro C del modello 730 o del modello Redditi. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’importo del bonus tenendo conto di tutti i redditi e le detrazioni, per poi indicarlo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Se dal conguaglio emerge che il bonus non spettava, scatta il recupero d’imposta. Per evitarlo, chi sa già di non averne diritto può effettuare la rinuncia al bonus (online sul sito INPS o noiPA oppure con una comunicazione al datore di lavoro).