Quali capacità sono necessarie per “fare” e “ricevere” per testamento?

Il presupposto per fare un testamento è quello di essere dotati di “capacità giuridica” e “capacità di agire”. Ma ci sono casi in cui quest’ultima può decadere

Per fare testamento, è necessario essere dotati di diversi tipi di “capacità”, tra cui quella “giuridica” e quella “di agire”.
La prima coincide con la possibilità di essere titolari di diritti e di doveri giuridici e, quindi, di essere soggetto di diritti e di obblighi. Per legge, questa capacità si acquista con la nascita (articolo 1 del codice civile).
La “capacità di agire”, invece, (detta anche “capacità legale”), è l’idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici, cioè disporre dei propri diritti e assumere obblighi: questa, nel nostro ordinamento, si acquista con la maggiore età, quindi al compimento dei 18 anni.

Quando si può perdere la capacità giuridica

Vi sono tuttavia delle vicende che nel corso della vita possono limitare queste capacità; di conseguenze va valutato se ci sia la specifica capacità di disporre o di ricevere per testamento.
Per esempio, è possibile che si venga privati della capacità di agire per infermità mentale o altro, con un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La capacità di fare testamento, per esempio, è esclusa per i minori di età, così come è esclusa per quelle persone che, a causa di infermità mentale o perché, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere, vengano formalmente interdette da un provvedimento del tribunale. Anche nel caso di incapacità di intendere e volere di tipo “transitorio”, le persone non possono in quel momento fare testamento e, se lo hanno fatto, sarebbe possibile per gli interessati impugnare il testamento provando che è stato fatto in un momento in cui il testatore era privo di capacità di agire.
La capacità di ricevere per testamento, invece, è espressione della capacità giuridica: sono, quindi, strettamente capaci di succedere (e possono quindi essere indicate in un testamento oppure ereditare in base alle leggi previste dal codice civile in assenza di testamento), tutte le persone che sono già nate al momento dell’apertura della successione.
Inoltre, la legge riconosce la capacità di succedere anche a chi è già concepito al momento dell’apertura della successione (si presume tale chi è nato entro i trecento giorni dalla morte del de cuius). Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.
È tuttavia possibile che una persona perda la capacità giuridica nel corso della vita e ciò può avvenire in caso di cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello, uno stato che può verificarsi anche se circolazione e respirazione siano indotte dalle tecniche di rianimazione. Questo aspetto coinvolge la delicata questione di stabilire e certificare ufficialmente il momento della morte.

L’esclusione dalla successione per “indegnità”

Il codice civile prevede, poi, che alcune persone possano essere escluse dalla successione per “indegnità” (art.463). È quanto può accadere a chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, oppure il coniuge, o un discendente, o un ascendente di questa; o a chi abbia commesso, a danno di una di queste persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; o ancora a chi abbia denunciato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; oppure ancora a chi abbia testimoniato contro queste persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in un giudizio penale.
È importante evidenziare che perde la capacità di ricevere una eredità chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione; o infine a chi abbia indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o cambiare il testamento o a chi abbia soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata o infine abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto coscientemente uso.

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